Cassazione, sentenza n. 7942 del 21/03/2019
Sentenza n. 7942 del 21/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7942
- Data
- 21/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva rimborsi e ritenute sui dividendi distribuiti a una controllante estera, nonché la restituzione di somme già rimborsate, con interessi e sanzioni. Durante il giudizio di cassazione, le società e l’Amministrazione finanziaria hanno comunicato di avere definito integralmente la lite: l’accordo aveva rideterminato le somme e le sanzioni, seguito da sgravio parziale e pagamento del residuo mediante definizione agevolata. Preso atto della concorde attestazione delle parti, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
J. Spa (di seguito J.) nel periodo dal 1996 al 2004 distribuiva in regime di esenzione da ritenuta in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis, comma 3, i propri dividendi a U. Limited (di seguito U.), residente in Gran Bretagna e diretta controllante totalitaria.
La U., in forza della convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Gran Bretagna, art. 10, chiedeva, con riguardo ai diversi anni d'imposta, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate il rimborso della metà del credito d'imposta relativo ai dividendi così percepiti.
Il COP, dopo aver rimborsato le somme richieste per il 1996-1997, nonchè, nel 2004 e nel 2006, quelli, rispettivamente, per il 1999 e per il 2000-2001, avviava, nel giugno 2007, attività istruttoria inviando questionario ad entrambe le società.
In data 3 giugno 2008, emetteva nei confronti delle società, nonchè della J. Corp., società capo gruppo, controllante della U., atto con il quale rigettava le istanze di rimborso per le ulteriori annualità, disponeva l'applicazione e il versamento della ritenuta del 27% sull'importo dei dividendi a decorrere dall'anno 2000, nonchè la restituzione delle somme già versate per Euro 7.898.302,96, oltre interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado rigettava l'impugnazione.
La CTR dell'Abruzzo confermava la sentenza quanto alla U., mentre riteneva non fondata la pretesa nei confronti della J. e della società capo gruppo.
U. ricorre per cassazione con ventiquattro motivi. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, con quattro motivi, in relazione alle posizioni di J. e J. Corp, che, a loro volta, resistono con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, rispettivamente con nove e tre motivi.
Motivi della decisione
Con nota del 2 novembre 2018 U. Limited, J. Corp e J. Spa hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'intervenuta definizione dell'intera controversia in esito ad accordo con il quale l'Amministrazione finanziaria riconosceva l'applicazione della Convenzione Italia-Usa, con rideterminazione delle sanzioni, e le contribuente la debenza delle somme richieste dal COP, cui è seguito, da un lato, un provvedimento di sgravio parziale e, dall'altro, il pagamento del residuo importo a mezzo della procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, effettuato con versamenti rateali tutti regolarmente eseguiti e quietanzati.
L'Amministrazione finanziaria ha, in pari data, confermato l'integrale definizione della controversia in relazione all'accordo intervenuto ed ha concordato per l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019
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