Cassazione, sentenza n. 7971 del 21/03/2019

Sentenza n. 7971 del 21/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7971
Data
21/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato il recupero di dazi e IVA verso il debitore solidale, ritenendo inidonea a interrompere il termine triennale una notizia di reato riguardante un soggetto diverso. Accogliendo il ricorso dell’ufficio, la Cassazione ha affermato che la notizia non deve individuare tutti i possibili autori, purché descriva un fatto penalmente rilevante capace di incidere sul presupposto d’imposta; tale requisito ricorreva nell’accertamento della falsità del certificato AGRIM. La sentenza è stata cassata con rinvio per gli ulteriori accertamenti.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l'impugnata sentenza, la Regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da C. ITALIA S.P.A., quale debitore in solido, avverso l'avviso con il quale l'Agenzia delle Dogane recuperava maggiori dazi e IVA 2000.

2. L'ufficio riteneva la contribuente responsabile in solido perchè, a seguito di indagini OLAF, veniva accertato che il certificato AGRIM in possesso della SO. S.R.L. era falso, che il dazio preferenziale all'importazione delle banane non era quindi dovuto, che la SO. S.R.L. era partecipata dai familiari di C.F., legale rappresentante della C. ITALIA S.P.A. alla quale le banane importate in frode venivano poi vendute.

3. La Regionale accoglieva il ricorso ritenendo, per quanto rimasto d'interesse, che l'ufficio fosse decaduto dall'azione di revisione; secondo la Regionale, infatti, la notitia criminis che avrebbe potuto interrompere il termine triennale previsto dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, riguardava la SO. "soggetto diverso, ancorchè avesse in comune con la C. uno dei soggetti giuridicamente responsabili".

4. L'ufficio ricorreva per due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso; entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memorie.

5. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'ufficio riteneva che la Regionale fosse incorsa in errore, perchè la notitia criminis utile ad interrompere il termine di decadenza non deve necessariamente individuare tutti i possibili autori dei reati.

6. Il motivo è fondato, in ragione della consolidata giurisprudenza per cui, per l'interruzione del termine triennale, che in forza del Reg. ce 2913 cit., art. 221, trova applicazione anche con riguardo al termine di decadenza fissato per la revisione dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11 (Cass. sez. trib. n. 615 del 2018; Cass. sez. trib. n. 26045 del 2016), è sufficiente che "l'amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta" (Cass. sez. VI n. 24674 del 2015; Cass. sez. trib. n. 20468); ciò che è in effetti avvenuto nella concreta fattispecie, in cui era in penale discussione l'accertamento della falsità del certificato AGRIM, circostanza dalla quale, chiaramente, dipendeva l'esistenza del presupposto dei dazi ordinari oggetto di recupero.

7. Il secondo motivo rimane pertanto assorbito.

8. La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio della controversia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in altra composizione, per gli indispensabili ulteriori accertamenti. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltrechè regolare le spese di ogni fase e grado; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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