Cassazione, sentenza n. 7954 del 21/03/2019

Sentenza n. 7954 del 21/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7954
Data
21/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva confermato accertamenti induttivi relativi a IRPEF, IRAP e IVA, attribuendo al contribuente operazioni intracomunitarie formalmente riferite a un’altra impresa. La Cassazione non ha esaminato il merito della pretesa: ha accertato che l’avviso dell’udienza d’appello non era stato validamente comunicato, impedendo il deposito di memorie, documenti e la richiesta di discussione pubblica. Ritenuta violata la difesa dell’appellato, ha dichiarato nulli il procedimento d’appello e la sentenza, cassando con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 82/12/12 del 19 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, riformava integralmente la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 529/01/10 che, su ricorso del contribuente T.G., titolare dell'omonima attività commerciale di prodotti informatici, cessata il 31 maggio 2005, aveva annullato l'avviso di accertamento (OMISSIS) con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle dogane in data 23 luglio 2007, da cui era emerso che le operazioni di importazione intracomunitaria di materiale informatico effettuate dalla ditta C. di J.M. erano in realtà riconducibili tutte al T., determinava induttivamente il reddito di impresa ai fini IRPEF, il valore della produzione ai fini IRAP e maggiori ricavi non dichiarati ai fini IVA conseguiti con riferimento all'anno di imposta 2007.

2. Il giudice di appello, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, riteneva che la pretesa fiscale trovava fondamento nella documentazione prodotta dall'ufficio finanziario, confermativa anche delle dichiarazioni rese da M.J., cui erano solo formalmente riconducibili le operazioni di importazione e, quindi, dichiarava assorbiti tutti i rilievi e le eccezioni proposti dalle parti.

3. Avverso tale statuizione, ricorre per cassazione il contribuente sulla base di sei motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di censura, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la violazione del combinato disposto dell'art. 342 c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, 53, comma 1, per avere la CTR omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello conseguente alla mancata prospettazione da parte dell'appellante di motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione della causa in camera di consiglio, in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1, art. 31, comma 1, e art. 61, anche in relazione agli artt. 24 e 11 Cost., con lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stato precluso al contribuente l'esercizio della facoltà processuale di richiedere la discussione in pubblica udienza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 34, e di depositare memoria illustrativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, perchè meramente apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., comma 6, avendo la CTR omesso un qualche riferimento alle vicende di causa ed alla valenza del quadro probatorio acquisito al processo.

4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente legittimo l'avviso di accertamento in questione, senza considerare che, ferma la legittimazione dell'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo nel caso, come quello di specie, di omessa dichiarazione, il metodo presuntivo utilizzato per accertare i maggiori redditi, con ricorso esclusivo alle medie di settore, senza alcun collegamento con il soggetto sottoposto ad accertamento e con le caratteristiche specifiche dell'attività espletate, era sfociato nel vizio della presumptio de presumpto, vietato dall'art. 2697 c.c. 5. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito al fatto decisivo e controverso nel giudizio rappresentato dall'idoneità delle medie di settore ad essere utilizzate ai fini dell'accertamento di maggiori redditi e dalla necessità dell'acquisizione in giudizio della prova delle medie e dei criteri di elaborazione delle stesse.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame del fatto decisivo e controverso rappresentato dall'assenza di elementi per attribuire al contribuente le operazioni di importazione descritte nell'unica fattura emessa nell'anno di imposta in verifica.

7. Carattere assorbente assume la trattazione del secondo motivo di ricorso che è fondato.

7.1. Questa Corte ha affermato in materia il seguente principio "In tema di procedimento tributario, la mancata comunicazione al contribuente appellato, a cura della segreteria della commissione tributaria regionale, tanto della copia di un'ordinanza istruttoria quanto dell'avviso dell'udienza di trattazione dell'appello integra gli estremi (oltre che della violazione di specifiche norme del processo tributario: D. Lgs n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 in relazione all'art. 134 c.p.c., quanto all'ordinanza istruttoria; D.Lgs. citato, art. 31 commi 1 e 61, quanto all'avviso dell'udienza d'appello) della violazione del diritto di difesa dell'appellato stesso, con conseguente nullità sia del procedimento d'appello, sia della sentenza emessa all'esito della sua definizione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5807 del 19/04/2001; in tal senso, v. anche Cass. n. 11229 del 2000).

Dall'esame diretto degli atti, consentito a questa Corte in ragione degli errores in procedendo denunziati, emerge che non risulta andata a buon fine – per essere risultato "trasferito" – la comunicazione, a mezzo raccomandata postale n. (OMISSIS) del 14 febbraio 2012, al contribuente (T.G. presso G.L. e F.T., in via xxxxxxx, Milano), a cura della segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1, dell'avviso dell'udienza di trattazione dell'appello fissata per il 2 aprile 2012.

Tale omissione – oltrechè configurare puntuali violazioni di norme del processo tributario (combinato disposto dal medesimo D.Lgs. art. 61 e art. 31 comma 1) – integra una patente violazione del diritto di difesa dell'appellato, il quale non lo ha potuto esercitare mediante la produzione dei documenti richiestile e, comunque, mediante le attività consentite dall'ordinamento, e cioè il deposito di documenti e memorie (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32) e la discussione in pubblica udienza (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 33 e 34). L'omissione medesima determina sia la nullità del procedimento d'appello, sia, per estensione e per autonoma ragione, la nullità della sentenza impugnata (art. 159 c.p.c., comma 1).

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese alla Commissione regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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