Cassazione, sentenza n. 7956 del 21/03/2019

Sentenza n. 7956 del 21/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7956
Data
21/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per TIA 2006, dichiarata inammissibile nei gradi di merito perché il ricorso sarebbe stato rivolto al Comune, privo di legittimazione, e non alla società affidataria del servizio. La Cassazione ha rilevato che il ricorso era stato ritualmente notificato anche all’affidataria e che la contestazione della cartella nel merito implicava quella del ruolo, mentre il difetto di legittimazione del Comune era ormai definitivo. Accolto il primo motivo e dichiarati inammissibili gli altri, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR per l’esame del merito.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 3 marzo 2000 C. Genova s.r.l. ha impugnato la cartella esattoriale emessa da Equitalia Esatri s.p.a. con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di Euro 16.442,00 per tariffa ambientale (TIA) relativa all'anno 2006.

Il ricorso è stato notificato anche al Comune di Genova e ad A. Genova s.p.a., concessionaria del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La CTP di Genova, con sentenza 79/12/2009, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il Comune di Genova era privo di legittimazione passiva, in quanto il servizio di gestione della TIA era stato conferito ad A. s.p.a. a partire dal 2006.

L'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza è stato respinto dalla CTR della Liguria con sentenza in data 22 maggio 2012.

Il giudice d'appello ha in primo luogo ritenuto corretta la pronuncia in rito del giudice di primo grado, affermando che il ricorso era stato notificato ad A. s.p.a. solo "per conoscenza", che oggetto dell'impugnazione era stata solo la cartella di pagamento e non anche l'iscrizione a ruolo formata da A. e che la lettura delle conclusioni dell'atto confermava che la ricorrente/appellante non aveva proposto alcuna domanda nei confronti della società; ciò premesso, ha rigettato l'appello anche nel merito, ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato di non produrre rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani e, tantomeno, di aver presentato denuncia per ottenere l'esenzione dal pagamento del tributo.

Avverso la sentenza C. Genova s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in nove motivi, cui resistono con separati controricorsi, entrambi illustrati da memoria, il Comune di Genova ed A. Genova s.p.a.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., punto 3: violazione, omessa e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 18, comma 4", parte ricorrente impugna il capo della sentenza che, confermando la statuizione di inammissibilità assunta dal giudice di primo grado, ha affermato che il ricorso introduttivo è stato notificato ad A. "solo per conoscenza" e che l'impugnazione ha avuto ad oggetto solo la cartella di pagamento e non anche l'iscrizione a ruolo (essendo questo un atto formato da A.).

Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.

Dall'esame degli atti di causa, consentito a questa Corte come giudice del fatto processuale, emerge che il ricorso di primo grado è stato ritualmente notificato (senza l'aggiunta di specificazioni, quali "per conoscenza" o similari), oltre che al Comune di Genova ed a Equitalia Esatri s.p.a., anche ad A. Genova s.p.a. Non v'è dubbio, d'altro canto, che C. abbia contestato nel merito di essere tenuta al pagamento del tributo, negando, ad un tempo, che il Comune avesse diritto ad imporlo ed A. a pretenderne la riscossione: la mancata indicazione di A., nell'intestazione dell'atto, quale destinataria del ricorso non poteva quindi valere di per sè sola ad escluderne la qualità di parte nel giudizio, tanto più che, contrariamente a quanto ritenuto da CTR, l'impugnazione della cartella per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria implicava l'impugnazione del ruolo, non autonomamente impugnabile, formato da A.. Resta invece ferma la statuizione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Genova, che non è stata specificamente censurata da C. nè nella presente sede nè in sede d'appello (essendosi la società limitata a rilevare sul punto che la pronuncia di inammissibilità sarebbe errata "anche nel caso in cui il Comune fosse effettivamente privo di detta legittimazione") e che risulta pertanto coperta da giudicato interno.

2. Tutti gli ulteriori motivi del ricorso, che investono le argomentazioni con le quali la CTR ha respinto nel merito l'appello, vanno invece dichiarati inammissibili.

A riguardo va data continuità al principio affermato a partire da Cass., sez. un., 14 marzo 1990, n. 2078, e confermato da Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840, secondo cui la statuizione di inammissibilità della domanda (che nella specie la CTR ha assunto, respingendo il primo motivo d'appello e perciò confermando la sentenza di primo grado) esaurisce il potere decisionale del giudice e rende inidonea al giudicato ogni statuizione svolta ad abundantiam in ordine all'infondatezza della domanda medesima.

Pertanto, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.

All'accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ancora pendente fra le sole C. da un lato ed Equitalia Esatri e A. Genova dall'altro, per l'esame del merito, alla Commissione Regionale della Liguria in diversa composizione, che liquiderà, con riguardo alle predette parti, anche le spese di questo giudizio di legittimità.

L'anomalo andamento del processo giustifica la compensazione integrale delle spese fra l'odierna ricorrente e il Comune di Genova.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa fra C., Equitalia Esatri ed A.Genova, per l'esame del merito, alla CTR della Liguria in diversa composizione, che liquiderà con riguardo alle predette parti anche le spese di questo giudizio di legittimità; dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di merito e del presente giudizio fra la ricorrente e il Comune di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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