Cassazione, sentenza n. 7972 del 21/03/2019

Sentenza n. 7972 del 21/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7972
Data
21/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente, ritenuto debitore solidale dei maggiori dazi su importazioni di banane effettuate con un certificato AGRIM falso, sosteneva che la revisione fosse tardiva perché nessuna notizia di reato lo aveva riguardato personalmente entro il triennio. La Cassazione ha chiarito che, per incidere sul termine, è sufficiente una notizia di reato riferita a un fatto penalmente rilevante capace di influire sul presupposto del tributo, senza necessaria indicazione individuale del debitore. Poiché la falsità del certificato soddisfaceva tale requisito, ha rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza, la Regionale del Piemonte confermava la prima decisione con la quale era stato respinto il ricorso promosso da F.C., debitore in solido, avverso un avviso di rettifica con il quale l'Agenzia delle Dogane recuperava maggiori dazi 2000, in relazione all'importazione di banane.

2. A seguito di indagini OLAF, veniva difatti accertato che il certificato AGRIM in possesso della SO. S.R.L. era falso, che il dazio preferenziale all'importazione delle banane non era quindi dovuto, che la SO. S.R.L. era partecipata dai familiari del C., che quest'ultimo era il legale rappresentante della C. ITALIA S.R.L. alla quale le banane importate in frode venivano poi vendute.

3. La Regionale respingeva dapprima l'eccezione di decadenza dell'amministrazione dall'azione di revisione, formulata dal contribuente con riferimento al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, osservando che, in ragione dell'art. 221 reg. ce 12 ottobre 1992 n. 2913, nonchè in ragione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, il recupero dei dazi doveva ritenersi tempestivo sia perchè SO. S.R.L. aveva ricevuto nel 2002 l'avviso di accertamento "per le operazioni poste in essere nel 2000", sia perchè la notitia criminis aveva coinvolto, oltre SO. S.R.L., anche C. ITALIA S.R.L. con la conseguente interruzione del termine triennale di decadenza; dopodichè, la Regionale affermava la solidale responsabilità tributaria del C..

4. Il contribuente ricorreva per due motivi, entrambi riguardanti il rigetto dell'eccezione di decadenza, anche illustrati da memoria; l'ufficio resisteva con controricorso, eccependo in limine l'inammissibilità dell'avversaria impugnazione.

Motivi della decisione

1. Come ricordato in narrativa, l'ufficio ha in via preliminare chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'avversario ricorso per cassazione, deducendo a riguardo che la Regionale aveva respinto l'eccezione di decadenza sia perchè la SO. S.R.L. aveva ricevuto notifica della revisione nel 2002, cioè entro il termine triennale di decadenza fissato dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, sia perchè la notitia criminis aveva interrotto il suddetto termine; che, pertanto, essendo stata impugnata dal contribuente solo la seconda delle due rationes, il rigetto della eccezione di decadenza statuito dalla CTR era passato in giudicato.

1.1. Questa eccezione di giudicato interno è però infondata, atteso che la Regionale ha semplicemente ritenuto di dover rafforzare la motivazione dell'unica decisione, di rigetto dell'eccezione di decadenza, con due diverse argomentazioni giuridiche, insuscettibili pertanto ex se di dar luogo ad un autonomo giudicato; argomentazioni che spetterà a questa Corte, appositamente investita con il ricorso, stabilire se siano o no conformi alla legge (Cass. sez. 1 n. 21566 del 2017; Cass. sez. 1 n. 7752 del 2015).

2. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, il C. addebitava alla Regionale di essere incorsa in errore per non aver dichiarato la decadenza dell'ufficio dall'azione di revisione dei dazi; e questo per il fatto che- secondo il contribuente – la competente Agenzia delle Dogane di Alessandria non aveva mai provveduto a trasmettere una notizia di reato a suo carico, oltrechè per il fatto che nessun'altra notitia crimis lo aveva coinvolto prima dello spirare del termine triennale stabilito a pena di decadenza.

2.1. Con il secondo motivo, formulato in relazione al "nuovo" art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente rimproverava alla Regionale, in sintesi, di non aver esaminato il fatto decisivo e controverso consistente nel non essere mai stato attinto da alcuna notizia di reato prima dello scadere del termine triennale di decadenza.

2.3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati; e questo perchè l'accertamento in fatto, presupposto con il primo motivo, ma oggetto specifico della seconda censura (peraltro non autosufficiente perchè non riporta il contenuto della notitia criminis) si basano su di una premessa giuridica che è in contrasto con la consolidata giurisprudenza per cui per aversi l'interruzione, che in forza dell'art. 221 reg. ce 2913 cit., trova applicazione anche con riguardo al termine di decadenza fissato per la revisione dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11 (Cass. sez. trib. n. 615 del 2018; Cass. sez. trib. n. 26045 del 2016), è sufficiente che "l'amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta" (Cass. sez. VI n. 24674 del 2015; Cass. sez. trib. n. 20468); ciò che è in effetti avvenuto nella concreta fattispecie, in cui era in penale discussione l'accertamento della falsità del certificato AGRIM, circostanza dalla quale chiaramente dipendeva l'esistenza del presupposto dei dazi ordinari oggetto di recupero.

2.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all'ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.