Cassazione, sentenza n. 7983 del 21/03/2019

Sentenza n. 7983 del 21/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7983
Data
21/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio di rinvio relativo ad accertamenti ICI e a un’ipoteca, la CTR aveva disposto la cancellazione della garanzia per mancata notifica della cartella, dichiarando assorbita la questione sulla determinazione della base imponibile mediante rendita catastale. La Cassazione rileva che tale questione, espressamente demandata dalla precedente sentenza di rinvio e riproposta dalle parti, era autonoma rispetto alla validità della notifica e riguardava direttamente gli avvisi di liquidazione. Accoglie quindi il ricorso dell’ente locale, cassa la decisione e rinvia alla CTR perché svolga le verifiche richieste e decida anche sulle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato al Comune di Roma ed alla s.p.a. Equitalia Gerit, la s.p.a. "G.V." chiedeva di cassare la sentenza n. 35/07/10 depositata il 16 febbraio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale aveva disatteso i suoi appelli avverso le decisioni (219/32/06 e 453/05/07) della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto i ricorsi avverso, rispettivamente, (a) gli "avvisi di accertamento" con cui detto Comune aveva richiesto, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un'ICI maggiore di quella versata "per le unità immobiliari… site in (OMISSIS)" e (b) l'ipoteca iscritta dalla s.p.a. Equitalia Gerit su "immobili di sua proprietà" per assunto mancato pagamento della cartella avente ad oggetto dette imposte.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9111 del 6 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata e mandando alla CTR di: (1) determinare la base imponibile (e, quindi, l'imposta effettivamente dovuta) in riferimento alla rendita catastale (anche se successivamente attribuita) da ritenere comunque vigente per gli anni in questione, siccome relative anteriori denunzie di variazioni (con eventuale rilevanza sulle sanzioni e sugli interessi, di quanto disposto all'uopo dalla L. n. 348 del 2000, art. 74); (2) verificare se, ai fini del sorgere del potere di iscrivere ipoteca per effetto dell'inutile "decorso" del "termine di cui a D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1" il procedimento notificatorio della cartella ex art. 140 c.p.c., sia stato preceduto da quello (indispensabile) infruttuoso ex art. 145 c.p.c. e (3) provvedere anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La CTR del Lazio, investita del giudizio di rinvio, disponeva la cancellazione dell'ipoteca rilevando che la cartella prodromica non era stata notificata alla società e dichiarava assorbita ogni altra questione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato ad un motivo. Equitalia Sud s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato da Roma Capitale. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo error in procedendo, avendo omesso la CTR di pronunciarsi in ordire alla determinazione della base imponibile, questione del cui esame era stata investita in base alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione e che era stata espressamente riproposta nel giudizio di rinvio.

2. Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente, la quale sostiene che esso è stato proposto oltre il termine semestrale previsto per la riassunzione dall'art. 327 c.p.c., è infondata in quanto la L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha previsto la riduzione a sei mesi del termine originariamente fissato in dodici mesi, per espressa previsione della L. medesima, art. 58, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. Cass. n. 19979 del 27/07/2018; Cass. n. 1574, del 21/06/2013). Infondata è altresì l'ulteriore eccezione di inammissibilità in quanto il ricorso non sottende il riesame del fatto ma la rivalutazione di questioni di diritto.

3. Il motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la questione della determinazione della base imponibile in riferimento alla rendita catastale era totalmente autonoma rispetto a quella della notifica della cartella prodromica all'iscrizione ipotecaria ed atteneva all'impugnazione degli avvisi di liquidazione, per il che erroneamente la CTR ha ritenuto assorbita la questione medesima.

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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