Cassazione, sentenza n. 7984 del 21/03/2019

Sentenza n. 7984 del 21/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7984
Data
21/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società impugnava una cartella per ICI 2004, lamentando lesioni difensive, la mancata sospensione in attesa del giudizio sull’atto presupposto e l’omesso ricalcolo dopo la riduzione della pretesa. La Cassazione dichiara aspecifica la prima censura e afferma che, non operando per l’ICI la riscossione frazionata, la cartella per l’intero può essere emessa anche durante l’impugnazione dell’accertamento; aggiunge che la pronuncia di primo grado aveva già limitato la riscossione al minor importo determinato nell’altro giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. G.V. s.p.a. impugnava la cartella emessa da Equitalia Sud s.p.a. conseguente all'avviso di liquidazione per la maggiore imposta Ici dovuta per l'anno 2004. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso confermando la validità della cartella nei limiti in cui era stato confermato l'avviso di accertamento, il cui importo era stato ridotto dalla stessa CTP ad Euro 74.500,00.

La CTR del Lazio, investita dell'appello da parte della contribuente, lo rigettava.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi illustrati con memoria. Roma capitale si è costituita in giudizio con controricorso. Equitalia Sud s.p.a. non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 34. Sostiene che nel giudizio di appello, dopo la proposizione della querela di falso avente ad oggetto l'atto di notifica della cartella, il collegio ha sospeso la discussione impedendo, così, all'appellante di controdedurre in ordine alla costituzione tardiva del Comune di Roma e violando il suo diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 295 c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR proceduto al ricalcolo del ruolo dopo che la pretesa impositiva era stata ridotta a seguito del parziale accoglimento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente, la quale lamenta la violazione del diritto di difesa, indicato quali argomenti avrebbe dovuto svolgere avverso la costituzione tardiva del Comune e non ha svolto per effetto della declaratoria di sospensione del procedimento. In tal modo la ricorrente non consente a questa Corte di valutare la sussistenza del suo concreto interesse a proporre il motivo di ricorso.

5. Il secondo motivo è infondato in quanto la sospensione del giudizio avente ad oggetto la cartella fino alla conclusione del giudizio riguardante l'avviso di liquidazione non era necessaria, dovendosi considerare che, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37), sicchè è legittima l'emissione della cartella di pagamento per l'intero anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 19015 del 24/09/2015).

Peraltro va detto ad abundantiam che la ricorrente è altresì priva di interesse a proporre il motivo di che trattasi avendo questa Corte in data odierna rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTR avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'Ici per l'anno 2004.

6. Il terzo motivo è infondato in quanto, come rilevato dalla CTR, la sentenza della CTP, nella parte motiva, aveva specificato che la pretesa impositiva esercitata con l'emissione della cartella doveva ritenersi limitata al minor importo determinato nella causa avente ad oggetto l'avviso di liquidazione, per il che non era necessario procedere al ricalcolo del ruolo.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese processuali che liquida in Euro 4.100,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.