Cassazione, sentenza n. 8539 del 27/03/2019

Sentenza n. 8539 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8539
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’imposta regionale dovuta per il 2004 su concessioni statali di beni demaniali e indisponibili, confermata nel merito dalla CTR, che aveva invece escluso le sanzioni. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il difensore della Regione ha aderito alla rinuncia, accettando anche la compensazione delle spese. Preso atto della rinuncia ritualmente accettata, la Cassazione dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. N. spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni nr (OMISSIS) della Regione Abruzzo per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile relativo all'anno 2004.

2. La Commissione Provinciale respingeva il ricorso e confermava l'avviso di accertamento anche in punto di sanzioni.

3. La sentenza veniva impugnata da N. spa e la Commissione Regionale dell'Abruzzo in accoglimento parziale dell'appello dichiarava non dovute le sanzioni irrogate osservando per quanto interessa in questa sede: a) che sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione coesistono come sulla terraferma anche all'interno del mare territoriale i poteri e le competenze dell'amministrazione centrale e degli enti territoriali; b) che il confine della fascia di mare di competenza dell'ente locale territoriale non poteva che identificarsi in quello della fascia territoriale attribuita allo stato dalle convenzioni internazionali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione N. spa spa affidandosi a cinque motivi. Ha resistito la Regione Abruzzo depositando controricorso.

Motivi della decisione

1. N. spa, a mezzo del procuratore pro tempore Dott. P.G., ha depositato, in data 5.3.2019," atto di rinuncia al ricorso ex art. 390" datato 28.2.2019 contenente in calce dichiarazione dell'Avvocato di Stato, difensore della Regione Abruzzo, di adesione alla rinuncia e contestuale accettazione della compensazione delle spese 2. Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.

3. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate come convenuto tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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