Cassazione, sentenza n. 8538 del 27/03/2019

Sentenza n. 8538 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8538
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava il diniego di rimborso dell’imposta regionale applicata a una concessione statale per lavori di perforazione marina; entrambi i giudici di merito avevano respinto la domanda, riconoscendo la competenza territoriale regionale anche nella fascia di mare interessata. La rinuncia depositata in Cassazione non era stata notificata alla Regione costituita né controfirmata dal suo difensore e, quindi, non poteva estinguere il processo. Essa comportava tuttavia la sopravvenuta carenza d’interesse: il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese sono poste a carico della ricorrente.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. N. spa impugnava davanti alla Commissione Provinciale di L'Aquila il provvedimento del 16.10.2008 prot. n. (OMISSIS) di diniego della richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle concessioni statali applicata, per il periodo 9.11.2007-6.2.2008 per l'esecuzione dei lavori di perforazione del pozzo sviluppo denominato "(OMISSIS)".

2. La Commissione Provinciale respingeva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata da N. spa e la Commissione Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello osservando: a) che sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione coesistono come sulla terraferma anche all'interno del mare territoriale i poteri e le competenze dell'amministrazione centrale e degli enti territoriali; b) che il confine della fascia di mare di competenza dell'ente locale territoriale non poteva che identificarsi in quello della fascia territoriale attribuita allo stato dalle convenzioni internazionali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione N. spa spa affidandosi a due motivi. Ha resistito la Regione Abruzzo depositando controricorso.

Motivi della decisione

1. N. spa, a mezzo del procuratore pro tempore Dott. P.G., ha depositato, in data 5.3.2019, "atto di rinuncia al ricorso ex art. 390" sottoscritto anche dal legale e datato 28.2.2019 che non risulta nè notificato alla controparte costituito nè controfirmato dal difensore.

1.1 La dichiarazione di rinuncia non accettata da controparte non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006 12743/2016).

2. Le spese di lite vanno poste a carico di N. spa, in base al principio di causalità.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 400 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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