Cassazione, sentenza n. 8133 del 22/03/2019

Sentenza n. 8133 del 22/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8133
Data
22/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva ritenute su interessi e royalties corrisposti a consociate estere, contestate dall’Agenzia delle Entrate per la ritenuta assenza dei requisiti di esenzione o delle aliquote convenzionali ridotte; entrambe le parti avevano impugnato la decisione regionale. Durante il giudizio di legittimità, un accordo negoziale e i conseguenti annullamenti parziali in autotutela hanno eliminato l’interesse alla prosecuzione. La Cassazione, senza esaminare i motivi, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevato la perdita di efficacia della sentenza impugnata e compensato le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Che:

1. Con avviso di accertamento del 26.11.2012, l'Agenzia delle entrate Direzione regionale della Lombardia recuperava a tassazione a carico della società Rb. Italia s.p.a., appartenente al gruppo multinazionale Rb., ritenute alla fonte non effettuate su pagamenti di interessi e di royalties a consociate estere effettuati nell'anno 2007.

In particolare, l'Ufficio rilevava:

1) l'omessa effettuazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5, sugli interessi passivi per finanziamenti corrisposti alla società lussemburghese Rb. Investments (No 4) s.à.r.l. (denominata in ricorso anche come RB-4 Lux) per Euro 19.806.573,41, in assenza di prova delle condizioni previste dal medesimo D.P.R., art. 26-quater, per ottenere l'esonero degli interessi da ritenuta;

2) l'applicazione di ritenute non nella misura ordinaria del 30% D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25, comma 4, ma nella misura ridotta (5%) prevista dalla convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni in relazione alle royalties per Euro 13.288.096,00 erogate alla consociata olandese Rb. NV, in assenza di prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla convenzione;

3) l'applicazione di ritenute non nella misura ordinaria del 30% D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25, comma 4, ma in misura ridotta (8%) prevista dalla convenzione Italia Regno Unito contro le doppie imposizioni in relazione alle royalties corrisposte alla consociata inglese R. & C. Ltd., in difetto di prova dei requisiti previsti dalla convenzione;

2. La società contribuente impugnava tale avviso di accertamento avanti alla CTP di Milano, la quale, nel costituito contraddittorio con l'Ufficio, respingeva il ricorso relativamente alla ripresa a tassazione dell'omessa effettuazione di ritenute sugli interessi corrisposti alla consociata lussemburghese (supra, n. 1), mancando la prova che questa fosse la beneficiaria effettiva del pagamento, mentre lo accoglieva relativamente alla ripresa a tassazione delle ritenute agevolate effettuate sulle royalties corrisposte alle consociate olandese e britannica (supra, nn. 2 e 3), ritenendo che la contribuente avesse acquisito, prima di effettuare i pagamenti, la documentazione comprovante i requisiti per l'applicazione delle aliquote in misura ridotta.

3. Tanto l'Ufficio quanto la società proponevano distinti atti di appello avverso la decisione della CTP, che, previa riunione, venivano entrambi rigettati dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 5772/50/2014 del 10.11.2014.

In particolare, l'appello proposto dall'Ufficio veniva rigettato in quanto la CTR riteneva, con particolare riferimento ai capi nn. 2 e 3 oggetto di gravame, che i canoni per royalties corrisposti rispettivamente alla Rb. N.V. ed alla R. & C. Ltd. fossero assistiti da "documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Convenzione invocata ai fini dell'applicazione dell'aliquota in misura ridotta" (rispettivamente, nella percentuale del 5% e dell'8%). "Tale valutazione", concludeva la CTR, "persiste anche in applicazione della prassi consolidata che, in assenza di una definizione specifica di detti requisiti in Convenzione, faccia rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater".

Analogamente, il gravame proposto dalla società avverso il capo della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo quanto alla ripresa per omessa effettuazione delle ritenute sugli interessi passivi corrisposti ad RB-4 Lux veniva respinto in quanto, secondo la CTR, "Rb. Italia s.p.a. non era in possesso della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater", nei confronti della consociata lussemburghese; "In particolare risulta mancante la dichiarazione attestante che quest'ultima società fosse l'effettiva beneficiaria del pagamento".

Infine, la stessa CTR riteneva correttamente applicate le sanzioni, ridotte nella misura determinata dalla CTP, non riscontrando i presupposti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e L. n. 212 del 2000, art. 10.

Avverso tale decisione, propongono distinti ricorsi per cassazione sia l'A.d.E. sulla base di due motivi, ai quali resiste la contribuente con controricorso (n. 12978/15); sia la Rb. Italia S.p.a. (n. 12711/15), con due motivi, restando l'Agenzia intimata.

La contribuente ha richiesto espressamente, come da istanza in atti, la riunione dei due procedimenti.

4. Nelle more dell'udienza le parti hanno depositato istanza congiunta, datata 31.10.2018, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

In tale prospettiva, le stesse hanno espressamente dato atto di avere definito le pretese erariali recate dagli avvisi di accertamento mediante la sottoscrizione di un accordo quadro (il cui testo integrale è stato allegato in copia all'istanza) volto a definire i rapporti tributari della società Rb. Italia s.p.a. in contestazione, in seguito al quale tutti gli avvisi di accertamento dalla stessa impugnati, fra cui quello che ha dato origine alla presente controversia, sono stati oggetto di atti di annullamento parziale in autotutela da parte dell'A.d.E., accettati da parte contribuente, con conseguente venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.

Motivi della decisione

Che:

1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei procedimenti relativi ai ricorso separatamente proposti dalla società contribuente (n. 12711/15 R.G.) e dall'Agenzia delle entrate (n. 12978/15) avverso la medesima decisione della CTR.

2. L'istanza congiunta in esame e l'allegata documentazione sono idonee a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, in ragione dell'intervenuto accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche formanti oggetto della presente controversia; regolamentazione che si sostituisce all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata.

Tanto impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta con i ricorsi in esame non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminarne i relativi motivi.

In tale prospettiva, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere necessariamente implica la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia (cfr. Sez. U, n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327-01, secondo cui "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall'art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c., e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso").

2. Le spese di giudizio, conformemente a quanto richiesto dalle parti, devono essere compensate in ragione dell'esito compositivo della lite. Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. sez. 6-5, n. 3688/2016; Cass., sez. 6-1, n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte, riunito al procedimento n. 12711/15 R.G. il procedimento n. 12978/15, dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.