Cassazione, sentenza n. 8521 del 27/03/2019

Sentenza n. 8521 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8521
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una fondazione bancaria chiedeva il rimborso dell’IRPEG, sostenendo di avere diritto alla riduzione del 50% dell’aliquota per avere svolto prevalentemente attività di utilità sociale; la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda sulla base dello statuto e del bilancio 1997. La Cassazione ha ritenuto che le censure dell’Agenzia mirassero a una nuova valutazione delle risultanze documentali, riservata al giudice di merito, senza indicare fatti decisivi omessi. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l’Agenzia alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Fondazione Cassa di Risparmio S. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposte IRPEG, deducendo di godere della riduzione dell'aliquota IRPEG del 50% in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 6.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale proponeva appello la Fondazione, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale (di seguito, per brevità, CTR).

Contro la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate che veniva accolto con ordinanza n. 19552 del 2011, con cassazione e rinvio alla CTR in diversa composizione.

A seguito di riassunzione della contribuente, la CTR accoglieva il ricorso originario avverso il silenzio rifiuto.

Avverso la sentenza della CTR n. 20/1/13, depositata in data 25 febbraio 2013, ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.

L'Agenzia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, nella formulazione precedente a quella introdotta dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, censurando l'impugnata sentenza per aver ritenuto la sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione e ciò nonostante nel corso del giudizio fossero emerse molteplici circostanze atte a dimostrare il contrario, ovvero la totale assenza dei presupposti agevolativi.

1.1. In via subordinata, censura la gravata sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, deducendo che la Corte non avrebbe tenuto conto di fatti decisivi e controversi.

2. A sostegno della doglianza, l'Agenzia delle Entrate deduce una serie di fatti, a suo dire già emergenti nel corso del giudizio di merito e non tenuti in considerazione dalla CTR, che qui di seguito sinteticamente si riportano:

– dalle clausole dello statuto della Fondazione, già richiamate nel corso del giudizio di merito, la CTR avrebbe dovuto ritenere come l'attività della Fondazione integrasse, già per statuto, una vera e propria forma di gestione nonchè di ingerenza nella vita operativa della società conferitaria Cassa di Risparmio (v. pagg. 11 e 12 del ricorso e statuto ivi richiamato e riprodotto) e non invece un attività senza fine di lucro;

– le risultanze del bilancio del 1997-1998, avrebbero dovuto portare la CTR alla conclusione che la Fondazione costituisce vera e propria continuazione sociale della Cassa di Risparmio S. (v. pagg. 14 e 15 del ricorso e documenti di bilancio ivi richiamati e riprodotti);

– dalle risultanze del bilancio 1997-1998, dallo stato patrimoniale passivo ed attivo, dal rendiconto economico e dal modello Unico 1998, emerge chiaramente che l'importo devoluto alle cd. attività istituzionali non rappresenta nè la totalità nè la prevalenza dell'attività non lucrativa della Fondazione (v. pagg. 15-16-17-19 del ricorso e documenti di bilancio ivi richiamati e riprodotti, quali gli atti del bilancio, gli schemi dello stato patrimoniale riclassificato passivo ed attivo, il rendiconto economico ed il mod. Unico 1998);

– la sentenza della CTR è, dunque, illogica ed erronea in quanto non avrebbe dovuto limitarsi a considerare in senso assoluto l'importo delle somme devolute ad attività non lucrative, ma avrebbe dovuto fare il rapporto tra tale importo e la totalità dell'attività svolta dalla Fondazione (v. pag. 20 del ricorso).

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. Posto che al relativo motivo di gravame si applica l'art. 360 c.p.c., n. 5) nella formulazione vigente, ricorrendosi per la cassazione della sentenza depositata in data 25/02/2013, va innanzitutto evidenziato che la CTR ha ritenuto che l'accertamento impugnato è illegittimo e infondato, perchè la Fondazione ricorrente avrebbe assolto l'onere probatorio su di essa incombente, dimostrando, attraverso la documentazione prodotta e segnatamente dallo Statuto e dal bilancio di esercizio del 1997, la natura di persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia gestionale, che ha perseguito, nel 1997, in via prevalente e quasi esclusiva, scopi di utilità sociale nonchè di promozione e di sviluppo economico, con conseguente applicabilità della normativa di favore invoca e segnatamente del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

5. Le ragioni della decisione sono state argomentate attraverso il richiamo specifico del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio di rinvio, e quindi, in ossequio all'onere probatorio incombente sul soggetto che chiede il rimborso, la CTR ha accolto il ricorso ritenendo che la Fondazione ha impiegato la pressochè totalità delle sue risorse disponibili per effettuare erogazioni nei settori della ricerca scientifica istruzione, arte, cultura, assistenza e beneficenza a tutela delle categorie più deboli; ha motivato la prevalenza di tali attività, evidenziando che il bilancio di esercizio anno 1997, indica analiticamente la ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili ed elenca non solo i progetti finanziati ma anche i beneficiari, così dimostrando (cosiddetto bilancio di missione) che la partecipazione nella società conferitaria ha costituito solo il mezzo patrimoniale per il perseguimento dei propri scopi e non l'oggetto principale dell'attività della Fondazione.

6. A fronte della compiutezza delle ragioni della decisione qui gravata, la percezione che si ha nell'esame del motivo, è che l'Agenzia delle Entrate si duole perchè la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito non risponde alla prospettazione di essa ricorrente, segnatamente con riguardo alla valutazione delle risultanze documentali fatta nel giudizio di merito; il motivo in esame, nella sue complessive doglianze, appare sottendere, cioè, un'inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, che, tuttavia, sono insindacabili in questa sede, rendendo il ricorso inammissibile.

7. Spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito, e non al giudice di legittimità, il compito di valutare le fonti del suo convincimento, di controllare la concludenza delle prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare – secondo il suo libero apprezzamento – la veridicità dei fatti sottesi, dando prevalenza all'una o all'altra a seconda della maggiore o minore evidenza probatoria.

8. All'uopo si rammentano i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in base ai quali il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 – 01).

9. Peraltro, senza qui voler entrare nell'esame di merito dei documenti prodotti, non può mancarsi di evidenziare che dai documenti allegati al ricorso non emerge alcun fatto decisivo (in senso contrario rispetto a quelli evidenziati dalla CTR) per la controversia, posto che dalla lettura del documento contabile del bilancio 1997 risulta – come ritenuto dal secondo giudice – che la Fondazione ha esercitato in modo pressochè esclusivo le attività meritorie suscettibili di agevolazioni fiscali e considerato che i documenti relativi allo stato patrimoniale, non incidono sul calcolo dei presupposti impositivi che qui interessano, ma attestano soltanto le attività istituzionali dell'ente, generando, così, le allegazioni della ricorrente, confusione tra le attività di bilancio e lo stato patrimoniale, attivo e passivo, che, invece, riguarda le attività istituzionali della Fondazione.

10. Le ragioni innanzi evidenziate spiegano anche l'inammissibilità del secondo motivo proposto in via subordinata.

11. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

12. Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del presente giudizio in favore di Fondazione Cassa di Risparmio S., che liquida in complessivi Euro 7.000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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