Cassazione, sentenza n. 13613 del 21/05/2019
IRPEG e IRAP - Minusvalenze conseguenti ad operazioni su titoli - Omessa comunicazione ex art. 5-quinqués del decreto legge n. 203/2005 - Sanzioni.
L’accertamento IRPEG e IRAP aveva disconosciuto minusvalenze su titoli per incompletezza della comunicazione prescritta e contestato un vantaggio fiscale abusivo; i giudici di merito avevano confermato il recupero, escludendo però le sanzioni. La Cassazione dichiara inammissibili le censure sulla motivazione dell’atto e della decisione, ma riconosce che la normativa sopravvenuta ha sostituito l’indeducibilità, qualificata come conseguenza sanzionatoria, con una sanzione amministrativa proporzionata. Tale disciplina più favorevole è ritenuta applicabile al rapporto non ancora esaurito; l’estratto disponibile non reca la decisione conclusiva sulla distinta contestazione di abuso del diritto.
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