Cassazione, sentenza n. 13353 del 17/05/2019
Sentenza n. 13353 del 17/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13353
- Data
- 17/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorrente, dopo avere impugnato in Cassazione una decisione della CTR, ha aderito alla procedura di definizione disciplinata dal decreto-legge n. 50 del 2017 e ha effettuato il pagamento integrale dell’importo dovuto, circostanza confermata dall’Agenzia delle Entrate. Sulla base della documentazione depositata, la Corte ha accolto la richiesta dell’Avvocatura dello Stato, dichiarando estinto il giudizio e compensando le spese. Ha escluso anche l’ulteriore contributo unificato, non trattandosi di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Z.E., ricorrente avverso la sentenza n. 39 del 16.11.2012 – 22.2.2013 della sez. 7 della CTR di Genova contro Agenzie Entrate Direzione Provinciale di Genova, si è avvalso della procedura di definizione di cui al di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, con nota prodotta il 30/4/2018;
L'Avvocatura dello Stato ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Motivi della decisione
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019
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