Cassazione, sentenza n. 13370 del 17/05/2019
Sentenza n. 13370 del 17/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13370
- Data
- 17/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società britannica priva di stabile organizzazione in Italia chiedeva il rimborso dell’ILOR versata sulle royalties corrisposte da licenziatari italiani; la Commissione tributaria centrale aveva riconosciuto il rimborso. La Cassazione conferma che, secondo la convenzione applicabile con il Regno Unito e il principio di non discriminazione richiamato, le royalties già assoggettate a imposizione nel Paese di sede non possono essere contemporaneamente colpite da ILOR in Italia. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società C. (di seguito C.), società estera con sede a Londra (GB) e senza stabile organizzazione in Italia, impugnò il silenzio – rifiuto formatosi ad opera dell'Intendenza di Finanza di Milano sulle istanze di rimborso del 5 luglio 1985 dell'ILOR e relativa addizionale versate sulle royalties percepite dai licenziatari italiani in data 30 novembre 1984 e 30 aprile 1985, assumendo la non assoggettabilità delle stesse all'imposta.
La Commissione tributaria di primo grado di Milano respinse il ricorso. Detta decisione, su appello della società britannica, fu confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado del capoluogo lombardo.
Viceversa la Commissione tributaria centrale (CTC) – sezione di Milano – in accoglimento dell'ulteriore impugnazione proposta dalla società, riconobbe il diritto al rimborso delle somme versate per le succitate causali, affermando che "i compensi corrisposti a titolo di royalties a soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, rientrano tra i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e conseguentemente sono esclusi dall'imposizione dell'ILOR per le disposizioni del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, che disciplina tale tributo".
Avverso la sentenza della CTC l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La società intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 897 del 1980, artt. 31 e 43 e del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando come erronea in diritto l'impugnata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che l'esclusione dall'imposizione ai fini ILOR delle royalties percepite da licenziatari italiani fosse giustificata dalla mera soggezione in astratto di tali redditi alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
1.1. Va premesso che la controversia in esame è riferita a richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ILOR per gli anni 1984-1985 da società avente sede nel Regno Unito. Pertanto non è pertinente il richiamo da parte della difesa erariale alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 20 novembre 2003, n. 17632, riguardante fattispecie di royalties percepite in Italia da società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenuto tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la L. 6 aprile 1977, n. 233.
1.2. Viceversa nella presente controversia la disciplina convenzionale alla quale occorre far riferimento deve essere individuata nella Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni in vigore nel succitato biennio 1984/1985, ratificata con L. 12 agosto 1962, n. 1378, parzialmente modificata con protocollo di Londra 28 aprile 1969, ratificato con L. n. 194 del 1973, sul piano interno occorrendo far riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, lett. c), che esclude dall'imposta locale sui redditi "i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".
1.3. Questa Corte, di recente, in controversie similari, è venuta a consolidare l'indirizzo già affermato da Cass. sez. 5, 28 luglio 2000, n. 9942 e Cass. 2 febbraio 2000, n. 1122, in difformità a precedenti pronunce riferite peraltro al testo originario della Convenzione (cfr. Cass. sez. 1, 17 dicembre 1999, n. 14202; Cass. sez. 1, 8 aprile 1992, n. 4301), nel senso che i redditi da royalties corrisposti da soggetti residenti in Italia a società prive nel nostro Paese di stabile organizzazione ed aventi sede nel Regno Unito, ove risultano già sottoposte ad imposizione fiscale, non possono essere contemporaneamente assoggettate ad ILOR in Italia, ponendosi altrimenti una diversa soluzione in contrasto con il principio di non discriminazione, desumibile, anche in materia fiscale, dal TUE, art. 6, che, seppur riferito alle persone fisiche, deve ritenersi estensibile, alla luce della giurisprudenza Europea di riferimento (cfr. Corte giust., 16 aprile 2015, in Euro 591/13), anche alle società (cfr. Cass. sez. 5, 7 febbraio 2019, n. 3625; Cass. sez. 5, ord. 15 giugno 2018, n. 15881; Cass. sez. sez. 5, ord. 14 luglio 2017, n. 17471; Cass. sez. 6-5, ord. 25 gennaio 2016, n. 1310; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2015, n. 11622).
1.4. Al suddetto indirizzo va data dunque ulteriore continuità, in mancanza di argomentazioni idonee a determinarne il superamento.
2. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere pertanto rigettato.
3. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto la società intimata difese.
4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019
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