Cassazione, sentenza n. 13357 del 17/05/2019

Sentenza n. 13357 del 17/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13357
Data
17/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contribuente aveva impugnato un accertamento IVA, IRPEF e IRAP, ma il ricorso era stato dichiarato tardivo in primo grado e la decisione era stata confermata dalla CTR; i soci avevano quindi contestato in Cassazione la motivazione, la notificazione e un asserito contrasto tra giudicati. Durante il giudizio, l’Ufficio ha annullato l’atto impositivo in autotutela. La Corte ha conseguentemente dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che vengono meno le pronunce pregresse non passate in giudicato, e ha compensato le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. D.A.A. e M.C., quali soci della cessata E. s.n.c. in liquidazione, propongono ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 91/01/12, depositata il 13 luglio 2012, che ha rigettato l'appello della E. s.n.c. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso della stessa E. s.n.c. in liquidazione contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto l'IVA, l'IRPEF e l'IRAP di cui all'anno d'imposta 1999.

2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

3.1 ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, rubricato come "Inesistente ed insufficiente motivazione circa un punto fondamentale della controversia" i ricorrenti deducono l'omessa motivazione, da parte della CTR, in ordine alla questione della ritenuta tardività dell'accertamento.

2. Con il secondo motivo, rubricato come "Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e", i ricorrenti censurano la decisione impugnata per aver ritenuto "per regolarmente avvenuta la notifica";

3. Con il terzo motivo, rubricato come "Violazione di legge per contrasto tra giudicati", i ricorrenti censurano la decisione impugnata per "contrasto con altra pronuncia della stessa Commissione Tributaria Regionale di Genova, n. 85/6/2009. Detta pronuncia, che è poi la stessa ad aver determinato l'emissione della citata sentenza n. 8351 del 2012 di codesto Supremo Collegio, ebbe a determinare l'ammissibilità per la cessata E. s.n.c. al condono tombale ed il conseguente rigetto del provvedimento di diniego.".

4. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., i ricorrenti danno atto che l'avviso di accertamento de quo è stato annullato in autotutela dall'Ufficio, con provvedimento del 20 febbraio 2014, prot. n. 2954, prodotto in allegato alla stessa memoria.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., 28/12/2018, n. 33587), con conseguente caducazione delle pronunce eventualmente emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (Cass., 20/03/2015, n. 5641. Cfr. Cass., 13/07/2016, n. 14258), della quale si dà atto con la formula di cui al dispositivo (Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8980).

5. In considerazione della complessità del caso concreto sub iudice, non risultando la manifesta illegittimità dell'atto impositivo originario sin dalla sua emanazione, le spese si compensano, in considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento dell'atto in sede di autotutela (cfr. Cass., 26/10/2011, n. 22231).

6. Non ricorrono i presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Infatti, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non è applicabile nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinandosi la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (Cass., 18/10/2018, n. 26299).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impositivo originario, determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

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