Cassazione, sentenza n. 13369 del 17/05/2019

Sentenza n. 13369 del 17/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13369
Data
17/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava avvisi ICI relativi a immobili del porto franco, sostenendo l’erroneità del classamento in categoria D e invocando una successiva decisione favorevole sulla categoria E. La Cassazione ribadisce che la rendita definitiva vincola contribuente e Comune e che le contestazioni catastali devono essere rivolte contro l’Agenzia del Territorio; il giudicato successivo, riferito a una variazione del 2011 e solo ad alcuni immobili, non incide sulle annualità anteriori fondate sul precedente classamento definitivo. Pur riconoscendo l’ammissibilità documentale del giudicato esterno, la Corte rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Che:

1. La società I. ricorre, con quattro motivi, nei confronti del Comune di Trieste per la cassazione della sentenza n. 128/2016, depositata il 11.04.2016 e non notificata, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione degli avvisi di accertamento avente ad oggetto la liquidazione dell'ICI, per gli anni di imposta 2006-2007, relativi agli immobili siti nel porto franco di Trieste, la CTR del Friuli Venezia-Giulia confermava la sentenza del giudice di primo grado, che aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione passiva del Comune rispetto alle contestazioni inerenti il classamento degli immobili in categoria D) anzichè in categoria E).

Resisteva con controricorso l'amministrazione comunale.

Motivi della decisione

Che:

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, nonchè dell'art. 24 Cost. per avere i giudici territoriali erroneamente ritenuto carente di legittimazione passiva l'ente comunale, nonostante l'impugnazione riguardasse avvisi di accertamento emessi da detto ente.

Sostiene al riguardo che la rettifica catastale non le era stata notificata, cosicchè era stata costretta ad intervenire nel giudizio introdotto nei confronti dell'Agenzia del territorio, dall'autorità portuale, che aveva opposto l'atto di classamento del marzo 2011.

3. Con la seconda censura, si lamenta violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma, 1 lett. B), del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e ss., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente, nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ente locale, ritenuto corretta la motivazione dei primi giudici che, pur dichiarando assorbite le altre questioni, avrebbe condiviso l'argomentazione secondo la quale la CTP di Trieste " lamentava generici interessi pubblici che vengono meno posti a confronto con quelli privati".

La CTR, in particolare, avrebbe omesso di considerare che gli immobili oggetto dell'atto impositivo dovevano essere classificati in categoria "E", come accertato dalla CTR di Trieste con sentenza n. 311/2014, in quanto si tratta di stazioni per i servizi di trasporto terrestri e marittimi di cui all'art. 7 cit., che non posseggono autonomia funzionale rispetto agli immobili o ai fabbricati che fanno parte del complesso delle aree del terminal dato in concessione.

Al fine, deduce la società che gli immobili per cui è causa non presentano autonomia funzionale rispetto alle altre porzioni immobiliari nè autonomia reddituale, in quanto componenti essenziali del terminal. In particolare, afferma la ricorrente che il mulino sarebbe inutilizzabile per la concessionaria se non facesse parte di un terminal, il quale consente il ricevimento della merce da lavorare direttamente dalle navi su cui sono trasportate.

4. Con la terza censura, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere i giudici territoriali dichiarato l'inammissibilità della produzione della sentenza della Cassazione n. 20028/2015, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, che aveva annullato la classificazione catastale attribuita dall'Agenzia agli immobili compresi nel porto franco di Trieste e aveva invece attribuito la categoria E) agli immobili oggetto dei ricorsi.

7. La prima censura è priva di pregio, assorbite la seconda.

Questa Corte ha chiarito che " in tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)" (Cass. n. 16215 del 09/07/2010; Cass. n. 2281/2011; Cass. n. 9894 del 19/04/2017).

Nella fattispecie, il contribuente ha impugnato gli avvisi emessi dal Comune, ritenendo illegittima la rendita e la classificazione, senza aver previamente impugnato nei termini – con ricorso nei confronti dell'Agenzia del Territorio – l'atto attributivo della categoria e della rendita risultanti dalle visure catastali (come si evince dagli atti impositivi).

L'allegazione sottoposta all'attenzione di questa Corte, secondo la quale l'atto di classamento non le era stato notificato, con la conseguente facoltà del contribuente di impugnarlo unitamente all'avviso di accertamento, non solo non risulta prospettato nel giudizio di merito, ma anzi contrasta con quanto si legge a pagina 2 della sentenza impugnata, laddove il decidente afferma che la ricorrente, con le memorie del 7.7.2014, sosteneva che non fosse in' discussione l'accatastamento, ma la totale esenzione dei fabbricati e delle aree dall'imposta comunale, rilevando che si prescindeva dalla classificazione in categoria E) per sostenere invece che l'attività portuale era del tutto esente in quanto le aree e i fabbricati erano funzionali alla stazione terminalistica.

Detta allegazione peraltro risulta apparentemente in contrasto con i motivi di ricorso, con cui la società aveva invocato l'esenzione perchè si trattava di immobili classificati o classificabili in categoria E/1 ed E/9.

Sotto il primo profilo vale osservare che il ricorrente che proponga una questione ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.n. 907/2018; Cass. n. 16502/2017, in motiv; Cass. n. 9138/2016).

Sotto altro profilo, va precisato che, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, con la conseguenza che i fabbricati in categoria D/7 non possono usufruire dell'esenzione. Qualora l'immobile sia iscritto in una categoria catastale non corretta, come già affermato, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Cass. n. 11588/2017; n. 21229/2017; Cass. n. 1704 del 2016).

8. La terza censura, sebbene fondata, non conduce ad esiti diversi. L'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento anche in sede di legittimità; a tale riguardo, pertanto, non si applicano le limitazioni imposte dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado, e, pertanto, la relativa eccezione può essere validamente proposta per la prima volta dalla parte interessata nel giudizio d'appello (Cass. n. 16675/2011; n. 11365/2015; Cass. n. 21170/2016; Cass. n. 8608/2017).

Dunque, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto ammettere la produzione della sentenza della Commissione.

Sennonchè, la decisione della CTR n. 311/2014, che, – in giudizio tra l'autorità portuale e la società ricorrente da una parte e l'Agenzia del territorio dall'altra – riconosceva la categoria E) " a diverse unità immobiliari" dell'area portuale – censite in catasto fabbricati con provvedimento del 2011, nella cat. D/7 – aveva ad oggetto un atto di variazione di classamento del marzo 2011; invece, l'imposta comunale concernente le annualità 2004-2005 richiesta dall'amministrazione comunale con atto opposto dalla società contribuente – si fondava sulla rendita catastale attribuita con un provvedimento – emesso in epoca antecedente al 29.03.2011 – divenuto ormai definitivo, in quanto non impugnato. Inoltre, la decisione n. 311/2014 ha riconosciuto la categoria "E" ad alcuni immobili siti nell'area portuale, tra cui il silos, l'(OMISSIS) ed un fabbricato denominato "(OMISSIS)", piano terra, primo, secondo e undicesimo piano – accatastati al (OMISSIS) – di proprietà dell'odierna ricorrente, corrispondenti solo in parte ai beni immobili oggetto degli avvisi di accertamento opposti dalla società I..

9. La fattispecie è disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2 (che, riordinando la finanza degli enti territoriali ha istituito l'ICI), a norma del quale, "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione".

Detta disposizione deve essere correlata con gli effetti retroattivi, fino al giorno della domanda di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella impugnata, effetti e/o carattere costitutivi (Cass. n. 10564/2003; Cass. n. 11094/2008; Cass. n. 11439/2010; Cass. n. 4334/2015).

Nella fattispecie, quindi, l'invocata esenzione dall'imposta comunale, sulla quale la contribuente fonda il suo ricorso, non può discendere dalla sentenza emessa dalla C.T.R. del Friuli a conclusione del giudizio di impugnazione della classificazione catastale dell'anno 2011 e della conseguente determinazione della categoria da parte del giudicante, in ragione, non solo, della retroattività della decisione alla data della domanda ma anche della circostanza che gli atti impositivi in contestazione concernono l'imposta relativa alle annualità 2004-2005, allorquando le rendite erano state determinate sulla base della classificazione, mai impugnata, nella cat. D) dei fabbricati compresi nel compendio dellàarea portuale.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

– Respinge il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dal Comune di Trieste che liquida tenuto conto della mera costituzione senza esplicazione di difese in Euro 8.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

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