Cassazione, sentenza n. 13351 del 17/05/2019

Sentenza n. 13351 del 17/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13351
Data
17/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente, ricorrente contro una sentenza della CTR di Bari, ha aderito alla definizione prevista dal D.L. n. 50 del 2017, versando integralmente quanto dovuto; il pagamento è stato attestato anche dall’Agenzia delle Entrate. Sulla base della documentazione prodotta, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese. Ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo, poiché l’estinzione non equivale al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Soc. R. S.a., ricorrente avverso la sentenza n. 33/6/2012 della CTR di Bari, contro Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Bari, Ufficio Controlli, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, con nota prodotta il 2 agosto 2018;

L'Avvocatura dello Stato ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

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