Cassazione, sentenza n. 13623 del 21/05/2019

Sentenza n. 13623 del 21/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13623
Data
21/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava una cartella TARSU del 2008, contestata in relazione all’aumento tariffario comunale; i giudici di merito avevano accolto, almeno parzialmente, le ragioni del contribuente e il Comune aveva impugnato la decisione. La Corte non ha esaminato nel merito i motivi sulla validità delle tariffe, poiché il debito residuo era pari a 323 euro e rientrava nell’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro previsto dalla disciplina sopravvenuta. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il COMUNE di PALERMO proponeva appello dinnanzi alla CTR della Sicilia avverso la sentenza n. 603/4/11 dell'8.6.2011 con la quale la CTP di Palermo aveva accolto in parte il ricorso proposto da M.G. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa alla TARSU per l'anno 2008 emessa dalla SERIT SICILIA s.p.a.. In quella sede il M. aveva chiesto l'annullamento sulla base della sentenza n. 1550/2009 con cui il TAR Sicilia aveva annullato la Delib. della Giunta Comunale di Palermo 30 maggio 2006, n. 165, e relativi allegati che aveva previsto l'aumento delle tariffe TARSU. I motivi del gravame venivano indicati dall'Ente comunale nella violazione da parte della CTP della normativa regionale riguardante la ripartizione delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta nonchè nell'errato riferimento fatto alla sentenza del TAR della Sicilia stante il principio secondo cui la TARSU viene determinata in base alle tariffe per ogni anno solare a nulla rilevando – sulla scia della decisione di C.G.A. n. (OMISSIS) – la circostanza che le tariffe relative agli anni 2007 e 2008 siano state fissate per relationem alla misura stabilita per l'anno 2006.

La CTR della Sicilia con sentenza n. 4478/01/15 del 9.7.2015 rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione.

Avverso tale decisione il COMUNE ha proposto ricorso per cassazione affidato ai motivi sottoelencati, entrambi riferiti all'art. 360, comma 1, n. 3:

1 = Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, per avere la CTR individuato, quale motivo di illegittimità delle tariffe TARSU anno 2008, il precedente annullamento delle tariffe TARSU anno 2006;

2 = Plurime violazioni della normativa sia dello Statuto comunale sia di talune leggi regionali (dello Statuto, art. 49; L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita con la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lett. a); L.R. n. 7 del 1992, art. 13).

M.G. non ha provveduto a costituirsi in giudizio. Il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

Motivi della decisione

La norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21.12.2010….. sono automaticamente annullati…".

La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammonta ad Euro 323,00 ed è relativo all'anno 2008.

Deve, quindi, pronunziarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere del cit. D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.