Cassazione, sentenza n. 13354 del 17/05/2019

Sentenza n. 13354 del 17/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13354
Data
17/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel corso del giudizio di cassazione contro una sentenza della CTR, la società ricorrente si è avvalsa della definizione delle controversie prevista dal decreto-legge n. 50 del 2017, versando integralmente quanto dovuto; l’avvenuto pagamento è stato attestato anche dall’Agenzia delle Entrate. La Corte, riscontrati documentalmente i presupposti della procedura, ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, previsto per le impugnazioni respinte nel merito, dichiarate inammissibili o improcedibili.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L. srl, ricorrente avverso la sentenza n. 96/12/2013 della CTR di Napoli sez. staccata di Salerno contro Agenza delle Entrate, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, con nota prodotta il 28/5/2018;

L'Avvocatura dello Stato ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

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