Cassazione, sentenza n. 13352 del 20/05/2019
Sentenza n. 13352 del 20/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13352
- Data
- 20/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La pronuncia, non tributaria, esamina l’opposizione tardiva a un’ordinanza relativa alla legittimità di un licenziamento, la cui comunicazione PEC non era stata consegnata per saturazione della casella del difensore. La Corte afferma che la gestione della casella compete al professionista e che, essendo il mancato recapito imputabile al destinatario, il deposito in cancelleria perfeziona la comunicazione senza obbligo di inoltro all’altro procuratore. Il primo motivo principale è respinto e il secondo assorbito; i due motivi incidentali sono dichiarati, rispettivamente, carente di specificità e infondato.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1246/2017 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da S. C. avverso l'ordinanza dichiarativa della legittimità del licenziamento allo stesso intimato da Enel Distribuzione s.p.a., ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima società nel giudizio di opposizione.
1.1. In particolare il giudice del reclamo, premesso che, per come pacifico, la comunicazione della ordinanza ex art. 1, comma 49, legge 28/6/2012 n. 92 all'indirizzo PEC dell'Avv. N. P., procuratore domiciliatario del C. unitamente all'Avv. P. L., non era stata consegnata per <> e, quindi, per causa imputabile al destinatario, rilevato che si era proceduto alla comunicazione mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221, escluso l'obbligo di comunicazione all'indirizzo PEC dell'altro procuratore domiciliatario del Caruso, ha confermato la statuizione di inammissibilità della opposizione in quanto tardiva, ulteriormente osservando che l'opponente non aveva neppure rispettato il termine semestrale di impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. ; il deposito della opposizione era, infatti, avvenuto solo in data 18.11.2015 a fronte di un'ordinanza emessa in data 18.11.2014; la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione travolgeva anche la domanda riconvenzionale della società stante il giudicato ormai formatosi sulla domanda opposta.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S. C. sulla base di due motivi, ciascuno articolato in più profili;
l'intimato ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
3. Entrambe le parti hanno depositato memorie, sia ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (in relazione alla originaria adunanza camerale fissata per il giorno 10 ottobre 2018 all'esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo) ,sia ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (in relazione alla fissazione del ricorso per la udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019).
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi di ricorso principale.
1. Con il primo motivo di ricorso principale S. C. deduce: ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: a) ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., del principio di parità di trattamento, del diritto di difesa, e violazione dell'art. 113 cod. proc. civ.; b) ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 49 e 51, legge n. 92/2012 cit., degli artt. 16 e 16 sexies legge n. 179/2012 cit. e legge 21/1/1994 n. 53; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., dell'art. 1, commi 49 e 51 Legge n. 92/2012 cit..
1.1. Sotto il primo profilo deduce la mancata considerazione della circostanza che ad Enel Distribuzione s.p.a., parimenti assistita da due procuratori con mandato disgiunto e congiunto, la ordinanza de qua era stata comunicata ad entrambi i procuratori. Sotto il profilo delle violazioni di diritto richiamate sub a) lamenta che l'ufficio non aveva, in occasione della costituzione del C., provveduto a censire in piattaforma anche l'altro procuratore, Avv. P. L., secondo una scelta del tutto arbitraria dell'ufficio di cancelleria. Sotto il profilo delle ulteriori violazioni di norme di diritto denunziate deduce che il giudice del reclamo avrebbe dovuto considerare la ratio che disciplina il contraddittorio tra le parti e operare un'applicazione teleologicamente orientata della disciplina in tema di comunicazioni telematiche di cancelleria. Assume che costituiva obbligo dell'ufficio di cancelleria, stante la impossibilità di effettuare la comunicazione a mezzo PEC, ricercare metodi di notifica alternativi inviando la comunicazione anche all'altro procuratore domiciliatario munito di PEC. Sotto altro profilo evidenzia che poiché il destinatario della notifica non può essere che la parte rappresentata dai difensori presso i quali è domiciliata a questa non era imputabile il mancato recapito; si duole, inoltre, dell'assenza di motivazione in punto di dedotta nullità ex art. 156 cod. proc. civ. della ordinanza non comunicata.
2. Con il secondo motivo, denunziando, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3 e n.5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 49 e 51, legge n. 92/2012 cit., degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ.,- travisamento dei fatti e degli elementi documentali in processo- contraddittorietà di motivazione, censura, sotto vari profili, l'affermazione del giudice di appello relativa alla tardività, anche ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., della opposizione avverso la ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012 cit. .
Sintesi dei motivi di ricorso incidentale
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale E-distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione s.p.a.), denunziando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 346 e 434 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla specifica eccezione sollevata in seconde cure intesa a far valere il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società, aveva dichiarato la legittimità del licenziamento senza preavviso irrogato al Caruso e condannato quest'ultimo alla restituzione della somma di ? 10.167,52 percepita a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
4. Con il secondo motivo, denunziando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., censura la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale ancorata dal giudice di appello alla valutazione di tardività della stessa, osservando che nel giudizio di opposizione l'unico termine per costituirsi e proporre domande riconvenzionali era quello di dieci giorni prima dalla data dell'udienza di discussione fissata con decreto.
Esame dei motivi del ricorso principale
5. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
5.1. Secondo l'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella I. 17 dicembre 2012, n. 221, co. 4: «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Il comma 6 dispone poi: «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».
Aggiunge il comma 8 che: <>. Ne deriva che, in seguito all'entrata in vigore di detta legge, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Laddove non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata «per cause imputabili al destinatario» le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate «mediante deposito in cancelleria». Solo ove vi sia una «causa non imputabile al destinatario» si rende applicabile la disciplina dell'art. 136, cod. proc., civ. .
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della legge n. 53/ 1994 cit. di un atto del processo – formato fin dall'inizio in forma di documento informatico – ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (Cass 25/9/2017 n. 22320). In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella PEC, è stato escluso che tale saturazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto (Cass. 12/11/ 2018 n. 28864, in motivazione). Tale affermazione si pone in continuità con precedenti pronunzie di questa Corte che hanno sottolineato come, una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali ( Cass. 2/7/2014 n.15070).
5.3. In ordine alle conseguenze, sul piano processuale, connesse all'esito negativo della consegna dell'atto inviato a mezzo PEC, per cause imputabili al destinatario, questa Corte, ha confermato la statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, proposta avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento, considerato che, a seguito di comunicazione del provvedimento effettuata in via telematica con esito negativo per causa imputabile al difensore, l'atto era stato depositato in cancelleria, come previsto dalla norma, senza necessità di procedere alla notifica a mezzo fax (Cass. 23/1/2018 n. 1647, in motivazione). Tale principio è stato ribadito anche di recente, con specifico riferimento al caso della mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica avendo questa Corte osservato che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/ 2012 cit., conv. in legge. n. 221/ 2012 cit., come modificato dall'art. 47 del d.l. 24/6/2014 n. 90, conv. in legge 11/8/2014 n. 114 ( Cass. 21/3/2018 n. 7029).
5.4. In applicazione di tali principi, ai quali si ritiene di dare continuità, il motivo in esame deve essere respinto stante la imputabilità al difensore del <
5.5. Priva di fondamento normativo si rivela la tesi del ricorrente relativa alla necessità di invio della comunicazione all'altro difensore munito di indirizzo PEC, alla stregua della richiamata disciplina la quale non onera la cancelleria di alcuna ulteriore attività di invio del provvedimento una volta non andata a buon fine il primo tentativo di comunicazione. La tesi del ricorrente non potrebbe, peraltro, trovare fondamento neppure, su un piano più generale, nelle previsioni del codice di rito il quale non sanziona con la nullità la mancata comunicazione a tutti i procuratori della parte.
5.6. Infine, la censura intesa a denunziare, sotto il profilo del vizio motivazionale, l'omessa considerazione che l'ordinanza ex art. 1 comma 49, legge n. 92/ 2012 cit. era stata comunicata a mezzo PEC ad entrambi i difensori della società risulta inammissibile per la dirimente considerazione che la circostanza in questione, a prescindere da ogni profilo relativo alla decisività della stessa, non risulta evocata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., come prescritto (Cass. Sez. Un.7/4/2014 n. 8053).
6. Il rigetto del primo motivo di ricorso principale, che censura una delle due autonome rationes decidendi alla base della statuizione di inammissibilità dell'opposizione, assorbe la necessità di esame del secondo motivo di ricorso principale.
Esame dei motivi di ricorso incidentale.
7. Il primo motivo di ricorso incidentale difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente incidentale individuato e tanto meno trascritto il contenuto degli atti processuali nei quali sarebbero contenute le eccezioni asseritamente non esaminate, così da inibire a questa Corte di cassazione un esame diretto ex actis (Cass. 15/7/ 2015, n. 14784; Cass. 27/7/ 2017, n. 18679).
7.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito – dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2010, n. 21226; Cass. 19/03/2007, n. 6361).
7.2. Quanto ora osservato assorbe la ulteriore considerazione secondo la quale ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice sulla domanda o sul motivo di impugnazione ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa o dell'eccezione fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa o l'eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 11/9/2015 n. 17956; Cass. 20/9/2013 n. 21612; Cass.4/10/2011 n. 20311). Quest'ultima è, infatti, la situazione ravvisabile nel caso di specie posto che la eccezione di giudicato deve ritenersi implicitamente disattesa dalla Corte di merito laddove ha ritenuto fondato il motivo di reclamo del C. inteso a contestare la stessa ammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente formulata dalla società .
8. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
8.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. Sez. Un.31//2014 (alla quale sono seguite, tra le altre, Cass. Sez. Un. 18/9/2014 n. 19674 e Cass. 20/1/2015 n. 797) ha riconosciuto al provvedimento conclusivo della fase sommaria ex art. 1, commi 47 e sgg. legge n. 92/2012 cit. la idoneità ad acquisire i caratteri della immodificabilità e definitività, propri del giudicato, in assenza di opposizione. E' stato, in particolare, affermato che tale procedimento, pur caratterizzato da sommarietà dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietà anche alla cognizione del giudice, né sussistendo un'instabilità dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che è idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Cass. Sez. Un. n. 19674 /2014 cit.) ed è stata sottolineata la assonanza del procedimento in esame con quello di repressione della condotta antisindacale sotto il profilo degli <> pacificamente riconosciuti in quel singolare contesto alla decisione sommaria non opposta (Cass. n. 797/2015 cit.).
8.2. Dalla riconosciuta idoneità del provvedimento conclusivo del procedimento ex lege n. 92/2012, cit., art. 1 commi 47 e sgg., ad assumere i caratteri del giudicato in assenza di opposizione – situazione equiparabile, sul piano degli effetti processuali, a quella della opposizione proposta oltre il prescritto termine di trenta giorni, discende la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione tardivamente instaurato, secondo un meccanismo analogo a quello espressamente prefigurato dal codice di rito alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva la quale perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (v. tra le altre, Cass. 16/11/2018 n. 29593).
9. AI rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale segue la compensazione delle spese di lite.
10. Sussistono, nei confronti della parte ricorrente principale e nei confronti della parte ricorrente incidentale, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma 26 febbraio 2019
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