Cassazione, sentenza n. 13352 del 17/05/2019

Sentenza n. 13352 del 17/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13352
Data
17/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate, cui si erano contrapposti ricorsi incidentali delle contribuenti, l’Amministrazione ha comunicato l’adesione alla definizione prevista dal D.L. n. 50 del 2017 e l’integrale pagamento delle somme dovute. La Cassazione, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese. Ha inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo, previsto soltanto in caso di impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n. 6/16/13 della CTR di Venezia – Mestre contro F. di G. spa. e Z. spa (che hanno presentato ricorso incidentale), ha comunicato che la contribuente si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato con nota prodotta l'18.7.2018;

– l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

– la F. di G. spa e Z. spa hanno comunicato di aver revocato il mandato difensivo all'Avv. G.C.;

– sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta;

– la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

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