Cassazione, ordinanza n. 26109 del 17/11/2020
Accertamento - Accertamento con adesione - Impugnazione - Inammissibilità - Rimborso - Inammissibilità.
La controversia riguardava la revoca di un accertamento con adesione sottoscritto dall’ex socio e liquidatore di una società già cancellata, contestandone la legittimazione. La Cassazione ha affermato che l’adesione è valida ed efficace e rende intangibile la pretesa concordata: non sono consentite né l’impugnazione dell’accordo o dell’atto impositivo né istanze di rimborso che li contestino indirettamente. Dichiarato il difetto di capacità processuale della società estinta, la Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso personale del contribuente.
- Accertamento fiscale
- Contenzioso
- Processo tributario
- Società di capitali

