Cassazione, sentenza n. 25608 del 12/11/2020

Sentenza n. 25608 del 12/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
25608
Data
12/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva il rimborso delle maggiori accise sull’energia elettrica versate in acconto, che la commissione regionale aveva negato ritenendo decorso il termine biennale dalla prima dichiarazione recante il credito. La Cassazione ha precisato che il saldo creditorio, riportato e detratto dai successivi acconti, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario: la decadenza decorre quindi dall’ultima dichiarazione definitiva. Poiché il credito risultava ancora nella dichiarazione relativa al 2012, l’istanza del 2013 era tempestiva; la sentenza è stata cassata e il ricorso originario accolto nel merito.

Testo della pronuncia

1. L' (—) S.P.A. con socio UNICO, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto n. 1243/2016, depositata il 18.11.2016, di accoglimento del gravame avanzato dall'AGENZIA DELLE DOGANE avverso la sentenza di primo grado, con cui la C.T.P. di Treviso aveva accolto l'originario ricorso proposto dalla societa' contribuente avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di rimborso delle maggiori accise pagate in acconto da detta societa' sul consumo di energia elettrica.

2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto la contribuente decaduta dalla facolta' di avvalersi del rimborso dei maggiori importi versati in acconto, considerando quale dies a quo del termine biennale previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, la data di maturazione di tale credito, coincidente con quella di presentazione della dichiarazione annuale contenente la sua esposizione per la prima volta.

3. Si e' costituita ed ha resistito con controricorso l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

4. Fissata originariamente l'udienza camerale per il 11.9.2019, rispetto alla quale l' (—) S.P.A. ha altresi' depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c., all'esito della stessa la causa e' stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l' (—) si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione di legge e, in specie, del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, in relazione al medesimo Decreto Legislativo n. 504 del 1995, successivo articolo 56, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto maturata, al momento di presentazione della relativa istanza (nel corso dell'anno 2013), la decadenza del diritto al rimborso dei maggiori importi sul consumo di energia elettrica sostenuti nel corso del 2009 ed esposti nella dichiarazione presentata dall' (—) nell'anno 2010.

2. Il motivo e' fondato.

2.1. Invero, in materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (cosi', Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 8, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensi' a modalita' di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in piu' rate (cosi', Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicche' – per concludere sul punto – va confermato il principio, recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex articolo 118 disp. att. c.p.c. – ed ulteriormente ribadito, a seguito di un'analisi doviziosa dell'intero sistema dei rimborsi d'imposta, da Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813 (cfr., in specie, le pp. 17 ss., sub § 6 ss.), per cui in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalita' di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non e' reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) ex articolo 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima (e definitiva) dichiarazione (cfr. anche, in termini, il § 7 della motivazione della citata Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813).

2.1.1. Pertanto, il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex articolo 14, comma 2, cit. va individuato – anche d'ufficio e senza necessita' di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un'attivita' meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti – in quello (non controverso) di presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all'anno 2012 (ultima in cui risulta pacificamente riportato il credito relativo all'anno 2010), con conseguente tempestivita' dell'istanza di rimborso depositata nel corso del 2013.

3. In conclusione, dunque, il ricorso va accolto e la gravata decisione cassata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben puo' essere decisa nel merito, con accoglimento dell'originario ricorso proposto dalla (—) S.P.A.

4. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarita' delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalle gia' citate Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 e Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813, cui si rinvia anche in parte qua ex articolo 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la gravata decisione e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dalla (—) S.P.A. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

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