Cassazione, sentenza n. 25520 del 12/11/2020

Sentenza n. 25520 del 12/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
25520
Data
12/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società e i soci contestavano recuperi IVA relativi a vendite di telefoni cellulari qualificate dall’Amministrazione come operazioni con società cartiere, nell’ambito di esportazioni e cessioni intracomunitarie. La Cassazione ha giudicato le censure in parte infondate e in parte inammissibili perché non individuavano effettivi errori di diritto, miravano a sostituire una diversa valutazione delle prove a quella regionale e non coglievano che il giudice d’appello aveva ritenuto dimostrati i fatti posti a fondamento degli accertamenti. Il ricorso congiunto è stato rigettato, con condanna solidale alle spese.

Testo della pronuncia

. (—) s.a.s. nonche' i soci (—) (accomandatario), (—) e (—) propongono ricorso congiunto, fondato su cinque motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 176/02/2012 emessa dalla CTP di Pordenone che, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione di tre avvisi di accertamento IVA, per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, come emerge dagli atti di parte, con i tre avvisi di accertamento di cui innanzi l'Agenzia delle Entrate ("A.E.") recupero' IVA con riferimento a transazioni commerciali (inerenti vendite di telefoni cellulari) poste in essere (anche) dalla societa' contribuente e realizzate utilizzando societa' c.d. "cartiere" in violazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8 (cessioni all'esportazione non imponibili, nella specie, con la Serbia), e di quella relativa alle cessioni intracomunitarie (con societa' inglesi e maltesi), prevista dal Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 41 (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993).

3. Contro la sentenza d'appello i contribuenti propongono ricorso unico fondato su dieci motivi, solo la sede centrale dell'A.E. si difende con controricorso (prospettante anche diversi profili di inammissibilita' di taluni motivi di ricorso) ed all'odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi primo, secondo, sesto e settimo, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con i motivi primo e sesto, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostanzialmente si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione della disciplina inerente le cessioni all'esportazione non imponibili (nella specie, con la Serbia), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, della disciplina delle cessioni intracomunitarie (con societa' inglesi e maltesi), prevista dal Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 41 (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993)

Con il motivo secondo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., "con riferimento all'effettiva fuoriuscita dei telefonini del territorio UE …", "di fronte a circostanze di fatto pacifiche e non contestate come quelle indicate nel motivo" primo.

Con il motivo settimo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della propria decisione "circostanze di fatto pacifiche e non contestate come quelle indicate nel motivo" sesto.

2.2. Le doglianze sono inammissibili in quanto, oltre a tradursi in un tentativo di sostituzione di proprie valutazioni di merito a quelle della CTR (in particolare pag. 59 e 74), in luogo, peraltro, di una effettiva deduzione di fatti prospettati come non contestati, dalla concreta articolazione delle stesse non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione delle norme di legge innanzi indicate, cioe' di interpretazione delle dette norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse. Sicche', le censure in oggetto integrano un "non motivo" (sull'inammissibilita' della censura in quanto integrante un "non motivo", si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo alle piu' recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione).

3. I motivi terzo e ottavo sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

3.1. Con essi si deducono "violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.", in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e "nullita' della sentenza o del procedimento", in relazione al successivo comma 4.

3.2. Le doglianze sono infondate oltre che comunque inammissibili in quanto, peraltro quasi totalmente caratterizzate da valutazioni di merito anche di natura probatoria, sollevano meri (supposti) vizi motivazionali, cosi' contrastando con l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ratione temporis, nella sua formulazione successiva alle modifiche apportate con il Decreto Legge n. 83 del 2012.

Nel merito cassatorio, comunque, rileva evidenziare che la CTR, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, ha esplicitato diffusamente (in ben circa sette pagine) l'iter logico-giuridico sotteso alla propria decisione, compresa la condivisione di quello fondante la decisione di primo grado e la fondatezza del merito delle prospettazioni dell'Amministrazione.

4. I motivi, quarto e nono sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

4.1. Con essi, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono "violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c.".

4.2. I motivi in esame sono inammissibili per plurimi profili.

In primo luogo, i ricorrenti non deducono una violazione da parte della CTR dei criteri di riparto degli oneri probatori gravanti, nella specifica materia, in capo all'A.E. ed ai contribuenti ma, inammissibilmente, mirano a sostituire proprie valutazioni di merito anche di natura probatoria a quelle del Giudice d'appello.

Peraltro, nel fare quanto innanzi, i contribuenti non colgono la reale ratio decidendi, non avendo la CTR rigettato l'appello per mancato assolvimento dell'onere probatorio ma, per converso, in ragione della ritenuta raggiunta prova dei fatti fondanti gli atti impositivi (per il detto profilo di inammissibilita' inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le piu' recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un "non motivo", inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata e' assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'articolo 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilita' del ricorso, rilevabile anche d'ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

5. I motivi quinto e decimo sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

5.1 Con essi, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), degli articoli 1337 e 1375 c.c. nonche' del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5.

5.2. Le doglianze sono inammissibili in quanto, oltre a tradursi in un tentativo di sostituzione di proprie valutazioni di merito a quelle della CTR, dalla concreta articolazione dee stesse non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione di legge, cioe' di interpretazione delle innanzi evidenziate norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse. Sicche', anche in questo caso, le censure in oggetto integrano un "non motivo".

A quanto innanzi deve altresi' aggiungersi che i contribuenti, comunque, nella prospettazione delle inammissibili doglianze in esame, mostrano di confondere l'affidamento di cui al citato articolo 10 Statuto dei diritti del contribuente con la buona fede del contribuente in materia di c.d. frodi carosello realizzate mediante societa' cartiere.

6. In conclusione, il ricorso congiunto non merita accoglimento, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimita', nei confronti della sola controricorrente, che si liquidano, in considerazione anche della natura congiunta del ricorso, della posizione delle parti ricorrenti ed in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

6.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimita', nei confronti della sola controricorrente, che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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