Cassazione, sentenza n. 25607 del 12/11/2020

Sentenza n. 25607 del 12/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
25607
Data
12/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava la tempestività del rimborso delle maggiori accise sull’energia elettrica versate in acconto nel 2008 e riportate nelle dichiarazioni successive. La Cassazione ha affermato che il saldo creditorio, utilizzato per legge in detrazione dai successivi acconti, costituisce un credito rinnovato e non può essere reclamato prima della chiusura del rapporto; il termine biennale decorre pertanto dall’ultima dichiarazione definitiva che lo espone. Essendo il credito riportato nella dichiarazione relativa al 2011, l’istanza del 2012 era tempestiva: il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato.

Testo della pronuncia

1. L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. dell'Abruzzo n. 1309/02/2014, depositata il 24.11.2014, di reiezione del gravame avanzato dall'AGENZIA medesima avverso la sentenza n. 1/03/14 emessa dalla C.T.P. de L'Aquila, di accoglimento – previa loro riunione – degli originari ricorsi avanzati dalla societa' contribuente avverso gli avvisi di pagamento e l'atto irrogativo di sanzioni per omesso pagamento delle rate di accisa per energia elettrica negli anni 2012 e 2013, quale conseguenza dell'illegittimo diniego, opposto dall'Amministrazione, all'istanza di rimborso presentata nel 2012 – delle maggiori accise pagate da detta societa' in acconto sul consumo di energia elettrica per il precedente anno di imposta 2008, credito riportato nelle successive dichiarazioni di consumo presentate dal 2009 al 2011.

2. In particolare, il giudice di appello, condividendo quanto affermato dalla C.T.P. ha ritenuto che (a) la contribuente non fosse decaduta, al momento di presentazione dell'istanza (2012), dalla facolta' di avvalersi del rimborso dei maggiori importi versati in acconto nell'anno 2008, considerando quale dies a quo del termine biennale previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, quello di presentazione dell'ultima dichiarazione contenente la rideterminazione del credito stesso (nella specie, il 2011), tanto piu' considerando che (b) "l'Agenzia delle Dogane… ha nei due anni successivi al 2009 accettato il credito… Cosi' di fatto riconoscendo, sebbene tacitamente, ma in maniera evidente alla societa' ricorrente il credito maturato ed il conseguente proprio debito" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 4-5).

3. Si e' costituita ed ha resistito con controricorso l' (—) S.P.A. CON SOCIO UNICO.

4. Fissata originariamente l'udienza camerale per l'11.9.2019, rispetto alla quale l' (—) ha altresi' depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c., all'esito della stessa la causa e' stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'AGENZIA Si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione di legge e, in specie, del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, in relazione al medesimo Decreto Legislativo n. 504 del 1995, successivo articolo 56, nonche' al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non maturata, al momento di presentazione della relativa istanza (nel corso dell'anno 2012), la decadenza del diritto al rimborso dei maggiori importi sul consumo di energia elettrica sostenuti nel corso del 2008 ed esposti nella dichiarazione presentata dall' (—) nell'anno 2009.

4. Il motivo e' infondato.

4.1. Invero, in materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (cosi', Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 8, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensi' a modalita' di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in piu' rate (cosi', Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicche' – per concludere sul punto – va confermato il principio, recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex articolo 118 disp. att. c.p.c. – ed ulteriormente ribadito, a seguito di un'analisi doviziosa dell'intero sistema dei rimborsi d'imposta, da Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813 (cfr., in specie, le pp. 17 ss., sub § 6 ss.), per cui in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalita' di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non e' reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) ex articolo 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima (e definitiva) dichiarazione (cfr. anche, in termini, il § 7 della motivazione della citata Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813).

4.1.1. Pertanto, il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex articolo 14, comma 2, cit. va individuato – anche d'ufficio e senza necessita' di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un'attivita' meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti – in quello (emergente dalla gravata decisione) di presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all'anno 2011 (ultima in cui risulta pacificamente riportato il credito relativo all'anno 2008), con conseguente tempestivita' dell'istanza di rimborso depositata nel corso del 2012.

5. In conclusione, dunque, il ricorso va rigettato.

5.1. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarita' delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalle gia' citate Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 e Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813, cui si rinvia anche in parte qua ex articolo 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio.

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