Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Sentenze

11.961 documenti

N. 25523

Cassazione, ordinanza n. 25523 del 12/11/2020

Catasto - Cessione di immobili - Prezzo di cessione inferiore a quello del preliminare, al valore della perizia di mutuo, alle quotazioni OMI - Rettifica - Legittimità

L’accertamento recuperava maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, per la vendita di due immobili a corrispettivi inferiori a quelli risultanti da preliminari, perizie bancarie, quotazioni OMI e listini camerali. La Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem a dati agevolmente conoscibili e ha riconosciuto che la pluralità di elementi concordanti poteva integrare presunzioni gravi, precise e concordanti di sottofatturazione, non essendo la rettifica fondata sul solo valore OMI. È stata quindi confermata la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo avallato dai giudici di merito.

N. 25521

Cassazione, sentenza n. 25521 del 12/11/2020

Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso - Notifica mediante spedizione a mezzo agente di posta privata - Inammissibilità.

Il contribuente aveva spedito l’ultimo giorno utile, tramite un operatore postale privato munito di licenza ordinaria, il ricorso contro una cartella IRPEF; l’atto era pervenuto all’Amministrazione dopo la scadenza. La Cassazione ha distinto la valida notificazione privata degli atti amministrativi dalla notificazione degli atti giudiziari, compresi i ricorsi tributari, riservata nel regime applicabile al gestore universale e, dopo la liberalizzazione, agli operatori dotati di licenza speciale. Non potendo attribuirsi efficacia fidefacente alla spedizione, ha confermato l’inammissibilità per tardività e rigettato il ricorso, compensando le spese.

N. 25520

Cassazione, sentenza n. 25520 del 12/11/2020

Sentenza n. 25520 del 12/11/2020

La società e i soci contestavano recuperi IVA relativi a vendite di telefoni cellulari qualificate dall’Amministrazione come operazioni con società cartiere, nell’ambito di esportazioni e cessioni intracomunitarie. La Cassazione ha giudicato le censure in parte infondate e in parte inammissibili perché non individuavano effettivi errori di diritto, miravano a sostituire una diversa valutazione delle prove a quella regionale e non coglievano che il giudice d’appello aveva ritenuto dimostrati i fatti posti a fondamento degli accertamenti. Il ricorso congiunto è stato rigettato, con condanna solidale alle spese.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Estero
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di persone
N. 25347

Cassazione, sentenza n. 25347 del 11/11/2020

Sentenza n. 25347 del 11/11/2020

I giudizi riuniti riguardavano il recupero del dazio antidumping su cavi dichiarati sudcoreani ma ritenuti di origine cinese sulla base di un’indagine OLAF, nonché le conseguenti sanzioni a carico del rappresentante indiretto. La Cassazione ha affermato che la cooperazione amministrativa non è sempre indispensabile e che le risultanze OLAF possono provare la diversa origine; la buona fede richiede inoltre prova dell’errore attivo dell’autorità e della sua non riconoscibilità con diligenza professionale. Ha accolto quattro motivi dell’Amministrazione nel giudizio impositivo, cassando con rinvio, e rigettato il ricorso della società nel giudizio sanzionatorio.

  • Imposte indirette
  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 25346

Cassazione, sentenza n. 25346 del 11/11/2020

Sentenza n. 25346 del 11/11/2020

La contribuente contestava una cartella emessa per la riscossione provvisoria di due terzi dell’imposta dopo la sentenza di primo grado sull’avviso di accertamento, deducendo che quest’ultimo non fosse ancora definitivo. La CTR aveva respinto l’appello, rilevando che la riscossione frazionata era consentita dalla disciplina processuale tributaria. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura presupponeva una ricostruzione fattuale incompatibile con quella accertata nella sentenza impugnata, dalla quale risultava che l’iscrizione a ruolo era seguita proprio alla decisione di primo grado.

  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento e riscossione
N. 25345

Cassazione, sentenza n. 25345 del 11/11/2020

Sentenza n. 25345 del 11/11/2020

La contribuente chiedeva la restituzione del COSAP pagato per un accesso che assumeva essere “a raso”; i giudici di merito avevano accolto la domanda senza svolgere l’accertamento istruttorio richiesto dall’ente provinciale. La Cassazione ha precisato che sono esclusi dal prelievo soltanto gli accessi a filo del manto stradale, privi di opere che rendano concreta l’occupazione e individuabile l’area sottratta all’uso pubblico. Poiché le caratteristiche effettive dell’accesso erano controverse e decisive, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale per il riesame dello stato dei luoghi.

N. 25344

Cassazione, sentenza n. 25344 del 11/11/2020

Sentenza n. 25344 del 11/11/2020

La cartella recuperava IRAP, IRES, IVA e ritenute per omessi o tardivi versamenti risultanti dai modelli dichiarativi; la CTR l’aveva annullata ritenendo che l’Ufficio avesse compiuto un accertamento sostanziale non adeguatamente motivato. La Cassazione ha invece qualificato l’attività come controllo automatizzato meramente cartolare: la riduzione dei crediti dichiarati costituiva conseguenza aritmetica dei versamenti mancanti o tardivi, senza valutazioni giuridiche o di merito. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio per il riesame.

N. 25343

Cassazione, sentenza n. 25343 del 11/11/2020

Sentenza n. 25343 del 11/11/2020

L’accertamento IRPEF aveva ricostruito induttivamente i ricavi di un’attività di taxi, anche mediante una corsa media di 3,2 chilometri che la CTR aveva considerato fondata su dati comunali ufficiali. La Cassazione ha escluso il denunciato difetto motivazionale su altri parametri e ha ribadito che non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado. Ha però rilevato che la lunghezza media derivava soltanto da notizie di stampa del 2007, prive di ufficialità e successive all’annualità 2003; accolto tale motivo, ha cassato la sentenza con rinvio.

  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 25342

Cassazione, sentenza n. 25342 del 11/11/2020

Sentenza n. 25342 del 11/11/2020

La cartella richiedeva IVA e ritenute risultanti come dichiarate ma non versate nei modelli Unico e 770; la CTR l’aveva annullata reputando insufficienti la motivazione e la mera indicazione delle dichiarazioni. La Cassazione ha stabilito che il riscontro obiettivo dei dati cartolari, senza interpretazioni normative o questioni giuridiche, rientra nel controllo automatizzato e non costituisce un autonomo accertamento. Poiché la contribuente poteva conoscere gli omessi versamenti dalle proprie dichiarazioni, il richiamo a esse assolveva l’obbligo motivazionale; accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la causa è stata rinviata alla CTR.

N. 25341

Cassazione, sentenza n. 25341 del 11/11/2020

IRPEF - Accertamento sintetico ex art. 38, del DPR n. 600 del 1973 - Indici di capacità contributiva - Onere di prova contraria.

Due avvisi avevano ricostruito sinteticamente il reddito IRPEF sulla base di contratti assicurativi, proprietà immobiliare e rilevanti spese; il contribuente invocava ulteriori disponibilità finanziarie e contestava l’applicazione di parametri successivi alle annualità verificate. La Cassazione ha affermato che, provati gli indici di capacità contributiva, spetta al contribuente documentare disponibilità, entità e durata dei redditi ulteriori, con elementi che ne rendano plausibile l’impiego, senza doverne dimostrare la destinazione puntuale. Ritenuta insufficiente la prova prodotta e procedimentale la disciplina redditometrica, ha rigettato il ricorso.

  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 25106

Cassazione, sentenza n. 25106 del 10/11/2020

Sentenza n. 25106 del 10/11/2020

Gli accertamenti contestavano, tra l’altro, detrazione IVA per acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti, deduzione dei relativi costi, schede carburante incomplete e valutazione delle rimanenze. La Corte ha ritenuto specifico l’appello dell’Agenzia e adeguatamente motivati gli atti, ma ha censurato la decisione regionale sulla disciplina sopravvenuta dei costi collegati a reati e sul riparto della prova circa l’interposizione del fornitore e la consapevolezza della contribuente, rilevando che gli acquisti risultavano a prezzi di mercato e il fornitore operativo. Accolti cinque motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio; gli altri motivi sono stati respinti o assorbiti.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • Autovetture e Fisco
  • Processo tributario
N. 25105

Cassazione, sentenza n. 25105 del 10/11/2020

Sentenza n. 25105 del 10/11/2020

La controversia riguardava il rimborso del 90 per cento di IRPEF, ILOR e IVA versate per il 1990-1992 da un imprenditore operante nei territori colpiti dal sisma del 1990, riconosciuto dai giudici di merito. La Cassazione non ha esaminato la fondatezza della pretesa: l’Agenzia, pur dichiarando che la sentenza le era stata notificata, non aveva depositato tempestivamente una copia munita della relata, necessaria per verificare il rispetto del termine breve, né il documento risultava altrimenti disponibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRPEF
  • IVA
N. 25270

Cassazione, ordinanza n. 25270 del 10/11/2020

IVA - Credito maturato dal fallito in bonis - Omessa presentazione dichiarazione - Istanza di rimborso da parte del fallimento - Prova documentale di effettiva esistenza del credito - Legittimità.

La procedura fallimentare chiedeva il rimborso del credito IVA maturato dalla società quando era ancora in bonis, nonostante l’omessa dichiarazione annuale; CTP e CTR avevano riconosciuto il diritto sulla base della documentazione contabile prodotta. La Cassazione ha confermato che l’omissione dichiarativa non esclude detrazione e rimborso quando siano provati i requisiti sostanziali mediante fatture, registri e liquidazioni periodiche. Ritenuto correttamente assolto l’onere probatorio e inammissibile la censura fattuale contro la doppia conforme, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

  • IVA
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 25266

Cassazione, ordinanza n. 25266 del 10/11/2020

Disciplina società di comodo ex art 30 della Legge n. 724/1994 - Test di operatività - Accertamento reddito minimo - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Esclusione.

La controversia riguardava il reddito minimo determinato per una società che non aveva superato il test di operatività e invocava la stagionalità della locazione turistica, nonché l’omesso contraddittorio preventivo. La Corte ha precisato che la stagionalità non esclude automaticamente la disciplina delle società di comodo: il contribuente deve provare situazioni oggettive, straordinarie, esterne e indipendenti dalle proprie scelte; inoltre, per l’IRAP, l’accertamento “a tavolino” non richiedeva contraddittorio, mentre per l’IVA non erano state prospettate concrete difese ulteriori. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e l’originaria impugnazione respinta.

N. 25262

Cassazione, ordinanza n. 25262 del 10/11/2020

IVA - Credito - Dichiarazione tardiva - Omessa dichiarazione - Riconoscimento del credito - Prova di effettiva esistenza del credito - Produzione di idonea documentazione contabile.

Una cartella emessa mediante controllo automatizzato aveva recuperato un credito IVA maturato in un’annualità la cui dichiarazione, essendo tardiva, era considerata omessa; la CTR aveva subordinato il credito alla tempestiva dichiarazione. La Corte ha affermato che il diritto nasce dalla legge e può essere dimostrato dal contribuente con idonea documentazione contabile, fermo il relativo onere probatorio e salve sanzioni e interessi; ha inoltre rilevato l’omesso esame di un distinto credito IRES. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio per un nuovo esame.

  • IVA
  • Dichiarazioni
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • IRES
N. 25261

Cassazione, ordinanza n. 25261 del 10/11/2020

Accertamento - Ripianamento perdita mediante storno di crediti dei soci per finanziamenti infruttiferi - Ritenuta fittizietà del finanziamento soci - Omessa contabilizzazione di ricavi - Sopravvenienze attive.

L’accertamento aveva qualificato come sopravvenienza attiva lo storno, utilizzato per ripianare una perdita, di debiti iscritti verso soci per finanziamenti ritenuti fittizi; la CTR aveva escluso la ripresa richiamando anche il condono relativo agli esercizi precedenti. La Corte ha chiarito che l’insussistenza di una passività assume rilievo nell’esercizio in cui emerge con certezza in bilancio, mentre l’esclusione prevista per la rinuncia dei soci presuppone finanziamenti effettivi e una reale rinuncia in conto capitale. Il condono non impediva di esaminare fatti pregressi rilevanti per il 2003; la sentenza è stata cassata con rinvio per gli accertamenti omessi.

  • Accertamento fiscale
  • Società
  • IRES
  • Contabilità e Bilancio
  • Contenzioso
N. 25135

Cassazione, ordinanza n. 25135 del 10/11/2020

Sanzioni - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi - Irrogazione sanzioni - Legale rappresentante cessato dall'incarico prima della scadenza - Responsabilità - Modalità.

Le sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi di una società erano state imputate anche al precedente amministratore, cessato prima della scadenza dichiarativa, sulla base della sola carica ricoperta. La Corte ha ribadito che le sanzioni relative a una persona giuridica gravano esclusivamente sulla società quando l’autore abbia agito nel suo interesse; torna invece applicabile la responsabilità personale se l’ente è stato usato come schermo per un vantaggio esclusivo dell’amministratore. Poiché il giudice regionale non aveva compiuto tale accertamento, il primo motivo è stato accolto e la causa rinviata; il secondo è stato dichiarato inammissibile.

N. 25128

Cassazione, ordinanza n. 25128 del 10/11/2020

Accertamento - Attribuzione dei poteri di controllo e accertamento - Direzioni regionali delle entrate - Competenza a svolgere anche attività istruttoria - Direzioni provinciali - Emissione degli atti impositivi.

L’avviso per IRES, IRAP e IVA era stato annullato nei gradi di merito perché fondato su un processo verbale redatto nel 2007 dalla Direzione regionale delle entrate, ritenuta priva di potere istruttorio. La Corte ha invece stabilito che la normativa del 2008 non introdusse una competenza prima inesistente, ma riservò alle strutture regionali le verifiche sui contribuenti di maggiore rilevanza; già l’organizzazione dell’Agenzia consentiva loro accessi, controlli e redazione di verbali utilizzabili dalle Direzioni provinciali per emettere gli atti. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, con cassazione e rinvio per l’esame del merito.

N. 24870

Cassazione, ordinanza n. 24870 del 6/11/2020

Accertamento - Motivazione - Studi di settore - Settore in crisi.

L’accertamento aveva rideterminato mediante studi di settore i ricavi di un’impresa dell’indotto automobilistico; la CTR lo aveva disatteso valorizzando la crisi del comparto e l’anomalo andamento dell’attività. La Corte ha ricordato che gli studi generano presunzioni semplici la cui consistenza deriva dal contraddittorio: il contribuente deve allegare e provare circostanze concrete che lo allontanino dal modello, mentre l’Ufficio dimostra l’applicabilità dello standard. Poiché la CTR aveva recepito acriticamente la crisi senza valutare i dati sui numerosi clienti e sul fatturato, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la causa rinviata.

N. 24848

Cassazione, ordinanza n. 24848 del 6/11/2020

Reddito d'impresa - Determinazione - Costi deducibili - Criteri - Trattamento fine mandato amministratori - Quote di ammortamento annuale di costi pluriennali - Modalità.

La lite verteva su varie rettifiche del reddito d’impresa, tra cui accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori, ammortamento di costi pluriennali, perdite su crediti, rimanenze e non imponibilità IVA per trasporti all’estero. La Corte ha confermato che le quote del TFM sono deducibili per competenza solo se previste, nell’importo, da un atto scritto con data certa anteriore al rapporto; altrimenti vale il criterio di cassa, senza automatica assimilazione al TFR. Ha inoltre ritenuto obbligatorio, nel caso esaminato, l’ammortamento quinquennale e inammissibili per difetto di specificità le altre pertinenti censure; entrambi i ricorsi sono stati respinti.

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.