Cassazione, sentenza n. 25723 del 13/11/2020
Sentenza n. 25723 del 13/11/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25723
- Data
- 13/11/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società chiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA relativa all’acquisto di un immobile A/10, successivamente locato nell’ambito della propria attività di acquisto e gestione immobiliare. La Cassazione ha chiarito che la strumentalità ai fini IVA va accertata in concreto, verificando la funzionalità dell’acquisto rispetto alle operazioni attive dell’impresa; la Commissione regionale aveva compiuto tale valutazione considerando l’immobile funzionale allo scopo sociale. Poiché il ricorso dell’Agenzia sollecitava una nuova valutazione di merito sotto forma di violazione di legge, è stato dichiarato inammissibile, restando confermato il rimborso.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 561/4/11, depositata il 24 novembre 2011, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto il ricorso presentato dalla societa' (—) Sas (—) avverso il diniego totale dell'istanza di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA relativa all'anno d'imposta 2006.
2. Il ricorso e' affidato a un unico motivo.
3. La societa' (—) Sas (—) resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 30 e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'Agenzia censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto della societa' controricorrente al rimborso dell'eccedenza IVA in relazione all'acquisto di un immobile, accatastato sotto la categoria A10, avendolo considerato strumentale all'attivita' d'impresa, nonostante che oggetto sociale di quest'ultima fosse proprio l'attivita' di acquisto e gestione di immobili propri.
3. Il motivo e' inammissibile.
4. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 3, lettera c), riconosce al contribuente il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, "limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili".
5. Con riferimento a tale imposta, la giurisprudenza di questa S.C. (v. Cass. 05/12/2014, n. 25777, e ivi richiami) ha condivisibilmente osservato che le operazioni di acquisto dei beni da parte di un soggetto societario costituiscono pur sempre esercizio di impresa commerciale, secondo la nozione offertane dalla normativa comunitaria ("ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale… per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilita'" – sesta direttiva in materia di IVA, articolo 42);
6. Il principio di neutralita' dell'IVA ha infatti tra i propri corollari quello di non alterare "la tendenziale simmetria tra attivita' che danno luogo ad operazioni imponibili e correlate operazioni passive che danno luogo a detrazione dell'imposta, essendo il soggetto passivo autorizzato a livello comunitario dalla sesta direttiva (articolo 17, p. 2) a detrarre le imposte assolte sugli acquisti nella misura in cui i beni sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta" (cosi' Cass. n. 25777 del 2014, cit., § 4.5., richiamando i passaggi della circolare ministeriale n. 128/97; Cass. 26/03/2014, n. 7032).
7. Questo stesso principio e' ricavabile, sia pure a contrarlo, da Cass. 22/12/2017, n. 30807, la quale ha escluso nel caso da essa esaminato che l'acquisto di un bene da parte di una societa' di gestione di complessi turistici fosse idoneo a generare un'eccedenza rimborsabile, ma cio' ha fatto perche' l'acquisto aveva avuto per oggetto la sola nuda proprieta' del bene, con conseguente carenza, in capo a una societa' di gestione alberghiera, dei "poteri di disposizione e gestione del bene suscettibili di assicurare la fruibilita' della res" (§ 4.6.); nello stesso paragrafo, la sentenza ha pero' affermato che, qualora la societa' fosse stata una societa' di vendita e gestione immobiliare, il bene si sarebbe atteggiato come bene-merce, suscettibile di circolazione anche solo come nuda proprieta' e dunque idoneo a integrare i presupposti perche' l'acquisto generi un'eccedenza rimborsabile.
8. Rispetto all'IVA, la strumentalita' ricorre dunque in ogni occasione in cui il bene oggetto dell'operazione passiva di acquisto sia funzionale all'utilizzo dello stesso bene nelle operazioni attive che costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale.
9. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta, la strumentalita' deve essere accertata in concreto, secondo un criterio di effettivita' che guardi alla funzionalita' dell'operazione di acquisto rispetto al complesso delle operazioni di cessione (v. in tal senso le recenti Cass. 26/02/2019, n. 5559, Cass. 12/02/2020, n. 3396).
10. Ne derivano le seguenti conclusioni, che conducono poi all'inammissibilita' del ricorso.
11. In primo luogo, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, di cui l'Agenzia afferma la violazione, da' per presupposta la nozione di strumentalita' e non ha dunque "un contenuto normativo volto a definire la controversa questione della distinzione tra "bene merce" e "bene strumentale" (cosi' Cass. 30 giugno 2016, n. 13412, § 1.3., citata dalla controricorrente nella memoria difensiva).
12. In secondo luogo, il passaggio della sentenza impugnata in cui la CTR, dopo aver dato atto che l'odierna controricorrente ha nel proprio oggetto sociale "l'acquisto di beni immobili ai fini della loro locazione", ha fatto discendere la natura strumentale dell'immobile acquistato e successivamente locato dalla circostanza che "lo stesso immobile costituisce appunto lo strumento per poter raggiungere lo scopo sociale", rappresenta l'accertamento in fatto della strumentalita', utile a farne discendere le conseguenze volute dalla legge, in primis dall'articolo 30.
13. Ne consegue che la censura della sentenza impugnata basata sulla errata applicazione dell'articolo 30, unica disposizione rilevante nella definizione di bene strumentale nell'ambito di un giudizio su un avviso di diniego del rimborso dell'IVA, si risolve in una inammissibile sollecitazione a sindacare nel merito l'accertamento compiuto (v. negli stessi termini Cass. n. 13412 del 2016 citata).
14. Il ricorso va pertanto rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita', liquidandole in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

