Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 2581

Cassazione, ordinanza n. 2581 del 4/02/2021

Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021

La controversia riguardava accertamenti IRES, IVA e IRAP fondati sull’esistenza di una stabile organizzazione italiana occulta di una società estera operante nella vendita di immobili turistici, con redditi ricostruiti induttivamente. La Corte ha confermato che la stabile organizzazione deve essere verificata, nei suoi elementi materiali e dinamici, per ciascun periodo d’imposta e ha respinto le altre censure sulla motivazione e sull’imponibilità. Ha però accolto i motivi relativi alla quantificazione induttiva, cassando le sentenze e rinviando alla CTR per un nuovo esame che consideri adeguatamente anche i costi.

N. 2579

Cassazione, ordinanza n. 2579 del 4/02/2021

Ordinanza n. 2579 del 04/02/2021

Una società chiedeva il rimborso della maggiore accisa sui carburanti applicata, con efficacia dalle ore 00:00, da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane pubblicato soltanto nel pomeriggio dello stesso giorno; la CTR aveva accolto la domanda. La Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che attribuiva tale potere, poiché introdotta nella conversione di un decreto “milleproroghe” con contenuto ritenuto eterogeneo. Il giudizio è stato quindi sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

N. 4266

Cassazione, sentenza n. 4266 del 3/02/2021

IVA - Versamento tardivo - Ipotesi di particolare tenuità - Inapplicabilità.

Il legale rappresentante di una società, condannato per omesso versamento dell’IVA dichiarata, attribuiva l’inadempimento alla crisi di liquidità provocata dai mancati pagamenti dei clienti e invocava la particolare tenuità dopo versamenti parziali. La Corte ha precisato che la crisi non esclude la colpevolezza senza prova di tutte le iniziative utili al pagamento e, in caso di IVA non incassata, delle ragioni della fatturazione anticipata rispetto al corrispettivo. I pagamenti successivi alla consumazione non incidono sulla tenuità del fatto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

N. 2423

Cassazione, ordinanza n. 2423 del 3/02/2021

Ordinanza n. 2423 del 03/02/2021

L’Agenzia contestava la decisione regionale relativa a un accertamento IRES, IRAP e IVA, sostenendo che non fossero state valutate le divergenze tra la contabilità ufficiale e un “brogliaccio” extracontabile riguardante rimanenze ed esistenze degli anni 2000 e 2001. La Cassazione ha rilevato che tali dati incidono direttamente sulla determinazione del reddito d’impresa e richiedevano uno specifico approfondimento, non soddisfatto dal mero richiamo a principi generali sulle rimanenze. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione.

N. 2416

Cassazione, ordinanza n. 2416 del 3/02/2021

Ordinanza n. 2416 del 03/02/2021

La controversia riguardava crediti ILOR e IRPEG indicati nella dichiarazione del 1998, dei quali la società aveva chiesto il rimborso soltanto nel 2010; la CTR aveva fatto decorrere la prescrizione dalla scadenza dei termini di accertamento. La Cassazione ha invece ribadito che l’esposizione del credito in dichiarazione vale come richiesta e che il termine ordinario decennale decorre dalla dichiarazione stessa, senza attendere i controlli dell’Amministrazione. Ha pertanto ritenuto fondata la censura dell’Agenzia sulla prescrizione, mentre ha respinto quella relativa all’asserita omessa pronuncia sull’ammissibilità dell’appello.

N. 2406

Cassazione, sentenza n. 2406 del 3/02/2021

Sentenza n. 2406 del 03/02/2021

Impugnando una cartella fondata su due accertamenti, il contribuente aveva dedotto in appello che le raccomandate informative del deposito presso la casa comunale erano state restituite anticipatamente dall’ufficio postale. La Cassazione ha qualificato tale deduzione come eccezione nuova, distinta dall’originaria contestazione di omessa notifica: nel processo tributario la produzione di nuovi documenti non consente infatti di ampliare il tema deciso introducendo nuovi fatti invalidanti. Il ricorso è stato rigettato, con correzione della motivazione della CTR nel senso dell’inammissibilità del motivo d’appello.

N. 2405

Cassazione, sentenza n. 2405 del 3/02/2021

Sentenza n. 2405 del 03/02/2021

L’accertamento IRPEF, IVA e IRAP attribuiva al contribuente ricavi derivanti dalla commercializzazione non dichiarata di prodotti petroliferi, richiamando un PVC che rinviava a intercettazioni e a una consulenza coperte da segreto investigativo e conosciute solo successivamente. La Cassazione ha affermato che, nella doppia motivazione per relationem, gli ulteriori documenti devono essere conosciuti o almeno agevolmente conoscibili al momento della notifica. Poiché quegli atti erano determinanti per descrivere la pretesa, ha dichiarato invalido l’accertamento, cassato la sentenza e accolto nel merito il ricorso originario.

N. 2404

Cassazione, sentenza n. 2404 del 3/02/2021

Sentenza n. 2404 del 03/02/2021

La controversia riguardava un accertamento IRES, IVA e IRAP basato su una fattura per acquisto di telefoni inserita, secondo l’Ufficio, in una frode carosello con operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha ribadito che l’Amministrazione deve inizialmente provare l’inesistenza, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare l’effettività dell’operazione, senza potersi limitare a fatture, contabilità formalmente regolare o pagamenti. Ritenuti adeguati gli indizi valutati dalla CTR, la Cassazione ha confermato l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi fittizi.

N. 2222

Cassazione, sentenza n. 2222 del 3/02/2021

Sentenza n. 2222 del 03/02/2021

L’accertamento IRPEF, IVA e IRAP imputava al contribuente ricavi non dichiarati dalla commercializzazione di prodotti petroliferi sottratti, richiamando un PVC fondato anche su intercettazioni e una consulenza allora coperte da segreto investigativo. La Cassazione ha chiarito che, in caso di doppia motivazione per relationem, i documenti ulteriormente richiamati devono essere conosciuti o agevolmente conoscibili dal destinatario al momento della notifica. Poiché tali atti, conosciuti solo dopo, erano determinanti per individuare la condotta tassata, la Corte ha cassato la decisione e accolto nel merito il ricorso contro l’accertamento.

N. 2253

Cassazione, ordinanza n. 2253 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2253 del 02/02/2021

La società contestava sia la motivazione degli avvisi emessi dopo procedura DOCFA, sia l’attribuzione della categoria D/8, anziché C/1, alle unità comprese in un outlet. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sui dati catastali e sulla stima diretta e ha valorizzato l’appartenenza degli immobili a un unico proprietario, le infrastrutture comuni e l’unitarietà del progetto commerciale, elementi incompatibili con l’asserita piena autonomia funzionale delle singole unità. Ha quindi giudicato infondato il ricorso, confermando la classificazione speciale D/8 riconosciuta dai giudici di merito.

N. 2237

Cassazione, ordinanza n. 2237 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2237 del 02/02/2021

La CTR aveva confermato la nullità di un accertamento IRPEG e IVA sottoscritto da un funzionario, poiché l’Agenzia non aveva prodotto la delega contestata dalla contribuente. In Cassazione l’Ufficio ha prospettato che il firmatario agisse quale direttore facente funzioni durante le ferie del titolare, ma tale ricostruzione e il relativo provvedimento organizzativo non risultavano ritualmente introdotti nei gradi di merito. La Corte ribadisce che, quando la legittimazione alla firma è contestata, spetta all’Amministrazione dimostrarla; per plurime carenze del motivo, dichiara il ricorso inammissibile.

N. 2220

Cassazione, sentenza n. 2220 del 2/02/2021

Sentenza n. 2220 del 02/02/2021

La controversia concerneva l’aliquota applicabile ai redditi di una controllata estera localizzata in un territorio a fiscalità privilegiata, imputati per trasparenza a una controllante residente che non aveva prodotto reddito imponibile proprio. La Cassazione ha escluso l’aliquota minima del 27 per cento, poiché, in assenza di imponibile, la controllante non dispone di un’aliquota media della quale quella misura rappresenti la soglia minima; trova quindi applicazione l’aliquota ordinaria del 33 per cento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza favorevole alla società è stata cassata con rinvio.

  • Estero
  • IRES
  • Accertamento fiscale
  • Società di capitali
  • Contenzioso
N. 2252

Cassazione, ordinanza n. 2252 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2252 del 02/02/2021

Le contribuenti contestavano il riclassamento di un immobile situato in una microzona comunale, con passaggio dalla classe 3 alla classe 6, che la CTR aveva ritenuto sufficientemente motivato. La Corte ha stabilito che la revisione diffusa della microzona è soltanto il presupposto della procedura: l’avviso deve indicare concretamente gli elementi urbani, ambientali ed edilizi riferibili alla singola unità, senza limitarsi a formule standardizzate o a generici miglioramenti del contesto. Accolto il ricorso, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l’impugnazione originaria.

N. 2236

Cassazione, ordinanza n. 2236 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2236 del 02/02/2021

L’accertamento IRES, IRAP e IVA aveva disconosciuto i costi pagati a una cooperativa, ritenendo che i suoi dipendenti fossero in realtà subordinati della società contribuente; nelle more, il giudice del lavoro ha escluso tale presupposto e l’Agenzia ha annullato integralmente l’atto in autotutela, disponendo gli sgravi. La Cassazione afferma che la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento prevale anche sulle eventuali cause d’inammissibilità e impone di rimuovere le decisioni divenute inattuali. Il giudizio è dichiarato estinto, con compensazione delle spese di ogni grado.

  • Autotutela
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
N. 2219

Cassazione, sentenza n. 2219 del 2/02/2021

Sentenza n. 2219 del 02/02/2021

La CTR aveva dichiarato inesistente la notificazione dell’appello dell’Agenzia eseguita tramite messo speciale e aveva inoltre giudicato invalido l’accertamento bancario per mancanza di contraddittorio preventivo. La Cassazione ha stabilito che la modalità speciale prevista per gli atti dell’Amministrazione finanziaria si applica anche alla notificazione dell’appello, che era quindi valida. Accolto il primo motivo, ha cassato con rinvio; la censura sul contraddittorio è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, poiché la preliminare dichiarazione d’inammissibilità dell’appello aveva privato la CTR del potere di pronunciarsi sul merito.

N. 2251

Cassazione, ordinanza n. 2251 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2251 del 02/02/2021

Il contribuente impugnava il riclassamento in microzona che aveva modificato categoria, classe e rendita dell’immobile; i giudici di merito avevano respinto la censura relativa alla motivazione dell’avviso. La Corte ha affermato che il richiamo alla procedura revisionale e alle trasformazioni generali della zona non basta, dovendo l’atto esporre gli elementi concreti concernenti il contesto e la specifica unità immobiliare che hanno determinato il nuovo classamento. Ritenuta meramente apparente e stereotipata la motivazione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e accolto nel merito l’impugnazione originaria.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2235

Cassazione, ordinanza n. 2235 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2235 del 02/02/2021

La CTR aveva escluso le sanzioni collegate agli accertamenti ICI su immobili di un ente ecclesiastico concessi in locazione, pur negando l’esenzione dal tributo, ravvisando un’obiettiva incertezza normativa. La Cassazione osserva che la locazione a terzi costituisce un utilizzo commerciale e impedisce la destinazione diretta del bene ai compiti istituzionali dell’ente; l’esimente richiede un’incertezza inevitabile sul contenuto della norma, non riscontrata nella fattispecie. Accolto il ricorso dell’ente locale, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è rigettato.

  • Tributi locali
  • Sanzioni
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 2218

Cassazione, sentenza n. 2218 del 2/02/2021

Sentenza n. 2218 del 02/02/2021

La controversia riguardava una cartella relativa a IRPEF non versata e le eccezioni sulla decadenza dalla riscossione; nel primo grado avevano partecipato sia l’Agenzia delle Entrate sia il concessionario, ma l’appello era stato notificato soltanto alla prima. La Cassazione ha qualificato le questioni come dipendenti e ha ravvisato un litisconsorzio necessario processuale nella fase d’impugnazione, imposto dalla presenza di entrambe le parti nel precedente grado. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha dichiarato nullo il giudizio d’appello e rinviato alla CTR per l’integrazione del contraddittorio e un nuovo esame.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRPEF
N. 2250

Cassazione, ordinanza n. 2250 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2250 del 02/02/2021

L’Agenzia contestava la decisione che, accogliendo la richiesta della contribuente, aveva disposto il passaggio dell’immobile dalla categoria A/1 alla A/2 in ragione del degrado socioeconomico del quartiere. La Corte ha chiarito che la procedura DOCFA è utilizzabile per una nuova costruzione o per un’effettiva variazione dello stato del bene, non per il solo mutamento del contesto urbano; inoltre, la classificazione catastale non può essere ricavata dai criteri previsti per individuare le abitazioni di lusso ai fini agevolativi. Il ricorso è stato accolto e la causa rinviata alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2234

Cassazione, ordinanza n. 2234 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2234 del 02/02/2021

La controversia riguardava un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, rispetto al quale la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione dopo l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate. Verificati la domanda di definizione agevolata e l’integrale pagamento degli importi dovuti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in coerenza con la disciplina della definizione.

  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette

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