Cassazione, ordinanza n. 2236 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2236 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2236
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IRES, IRAP e IVA aveva disconosciuto i costi pagati a una cooperativa, ritenendo che i suoi dipendenti fossero in realtà subordinati della società contribuente; nelle more, il giudice del lavoro ha escluso tale presupposto e l’Agenzia ha annullato integralmente l’atto in autotutela, disponendo gli sgravi. La Cassazione afferma che la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento prevale anche sulle eventuali cause d’inammissibilità e impone di rimuovere le decisioni divenute inattuali. Il giudizio è dichiarato estinto, con compensazione delle spese di ogni grado.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
1. (XXXXX) s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3309/48/2016, depositata l'11 aprile 2016, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente avverso l'atto di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, emesso in materia d'Ires, Irap ed Iva dall'Amministrazione finanziaria e fondato sul disconoscimento, quali costi, dei corrispettivi versati dalla societa' alla (XXXXX) lavori, avendo l'Ufficio ritenuto che i dipendenti di quest'ultima, formalmente assunti dalla Cooperativa, fossero in realta' sostanzialmente legati alla contribuente da un rapporto di lavoro subordinato.
L'Ufficio si e' costituito con controricorso.
La ricorrente ha depositato una prima memoria, con allegati, al fine di eccepire il sopravvenuto giudicato esterno riflesso, formatosi a seguito della sentenza n. 567/2017 del 9 maggio 2017 del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto nel merito il ricorso della medesima societa' avverso l'avviso d'addebito emesso dall'Inps sul presupposto che dovessero essere imputati all' (XXXXX) s.p.a. i rapporti di lavoro facenti formalmente carico alla (XXXXX) lavori.
Successivamente, la difesa erariale ha depositato la "nota Agenzia prot. n. 2019/.", nella quale la Direzione provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate ha dato atto di provvedere, in conseguenza della predetta sentenza, all'annullamento d'ufficio, in autotutela, dell'avviso d'accertamento qui impugnato, con conseguenti sgravi totali della pretesa fiscale.
Inoltre, la ricorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto la fissazione dell'udienza al fine di fare dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta autotuela.
Infine, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Dato atto che l'Amministrazione ha depositato in atti la dichiarazione di integrale annullamento in autotutela dell'accertamento impugnato, con conseguenti sgravi totali della pretesa fiscale, va considerato che "In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilita' del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non piu' attuali, perche' inidonee a regolare il rapporto fra le parti." (Cass. 18/04/2017, n. 9753, conforme Cass. 23/09/2011, n. 19533).
2. Le spese processuali di merito e di legittimita' si compensano, atteso che solo la sopravvenienza del giudicato civile sul presupposto dell'imposizione ha palesato univocamente l'infondatezza della pretesa erariale all'Amministrazione, che si e' correttamente adeguata a tale evenienza, annullando l'atto in sede di autotutela.
P.Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali di merito e di legittimita'.
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