Cassazione, sentenza n. 2219 del 02/02/2021
Sentenza n. 2219 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2219
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inesistente la notificazione dell’appello dell’Agenzia eseguita tramite messo speciale e aveva inoltre giudicato invalido l’accertamento bancario per mancanza di contraddittorio preventivo. La Cassazione ha stabilito che la modalità speciale prevista per gli atti dell’Amministrazione finanziaria si applica anche alla notificazione dell’appello, che era quindi valida. Accolto il primo motivo, ha cassato con rinvio; la censura sul contraddittorio è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, poiché la preliminare dichiarazione d’inammissibilità dell’appello aveva privato la CTR del potere di pronunciarsi sul merito.
Testo della pronuncia
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate ritendendo inesistente la notifica dell'appello eseguita "tramite messo speciale autorizzato dall'Agenzia: procedura non contemplata dalla legge processuale tributaria. Infatti in base al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53 il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui al precedente articolo 20, commi 1 e 2 (…)", nonche' ritenendo l'invalidita' dell'accertamento fondato sulle risultanze bancarie a causa della mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa.
2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a due motivi.
3. (—) ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..
4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente, il ricorso in cassazione non e' tardivo, essendo stato notificato, a mezzo posta, nell'ultimo giorno utile (23/10/2012) del cd. termine lungo di impugnazione (sei mesi, piu' un mese e mezzo per sospensione feriale); ed invero, dagli avvisi di ricevimento allegati agli atti, il ricorso in cassazione risulta notificato, dall'Avvocatura dello Stato, L. 19 giugno 2009, n. 69, ex articolo 55 ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, in data 23.10.2012, sicche' risulta privo di riscontro – ma anzi contrastato dagli atti – quanto assunto dal controricorrente circa una diversa consegna del ricorso al portiere, in data 05/11/2012.
2. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione di norme processuali, per aver la CTR dichiarato l'inesistenza dell'atto di appello eseguita a mezzo di messo speciale dell'Agenzia delle entrate mancando di considerare i principi enunciati da questa Corte in materia, cosi' riportati alla pagina 7 del ricorso: "in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16 ha natura di norma generale e regola le modalita' delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria; il comma 4 della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalita' di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilita' di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva invece dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate perche' curato non dall'ufficiale giudiziario bensi' dal messo speciale)". La ricorrente, all'uopo, indica una serie di pronunce di questa Corte, tra cui le sentenze n. 23618 del 11/11/2011 e n. 16649 del 29/07/2011.
3. La doglianza oltre che ammissibile, in quanto soddisfa il contenuto minimo del ricorso con riferimento ai requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 366 c.p.c., e' fondata.
4. E' da tempo – sin dalle pronunce indicate dalla ricorrente che questa Corte ha ritenuto, per ragioni non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, applicabile alla notifica dell'atto di appello la speciale modalita' di notificazione tramite messo autorizzato di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4.
5. Tale interpretazione ha trovato seguito unanime ed e' qui condivisa, non essendovi ragioni per discostarsene. Va, dunque, ribadito che, sebbene il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 abbia natura di norma generale e regoli le modalita' delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria, il comma 4 di tale disposizione – che ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria – nella parte in cui prevede l'ulteriore modalita' di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, quale la possibilita' di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati, e' applicabile, per ragioni logiche e sistematiche, anche alla notificazione del ricorso in appello (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 26033 del 30/12/2015; id. Sez. 6-5. Ordinanza n. 4020 del 12/02/2019).
6. La ricorrente amministrazione deduce, altresi', che stante la costituzione dell'appellato, la CTR avrebbe potuto, comunque, ritenere operante la sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c.. Tale rilievo e' irrilevante, in quanto come e' stato chiarito sopra, la notifica tramite messo autorizzato e' del tutto corretta (e valida) sicche' manca il presupposto (vizio invalidante) per ricorrere al meccanismo della sanatoria.
7. I secondi giudici hanno accolto anche la seconda eccezione sollevata dal contribuente riguardante l'invalidita' dell'accertamento fiscale, in quanto carente del contraddittorio preventivo.
7.1. L'Agenzia delle entrate, in relazione a tale ratio decidendi, ha proposto il secondo motivo di ricorso deducendo l'erroneita' della sentenza per violazione di legge e, segnatamente, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 32 e 42, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1971, n. 602, articoli 51 e 56 nella parte in cui ha ritenuto che la mancata attivazione del preventivo contraddittorio determinasse l'invalidita' dell'accertamento effettuato attraverso l'esame della documentazione bancaria del ricorrente.
8. Tale mezzo e' inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, la decisione di inammissibilita' dell'appello per inesistenza della notifica, essendo questione pregiudiziale, ha spogliato il giudice di appello della "potestas iudicandi", rendendo ininfluente ai fini della decisione l'ulteriore ragione della decisione riguardante il contraddittorio di preventivo.
9. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione al primo mezzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinche' proceda ad un nuovo esame della controversia.
10. L'accoglimento del ricorso rende inammissibile, per carenza di interesse, la "riproposizione delle questioni ed eccezioni ritenute assorbite dal secondo giudice", prospettata dal controricorrente (pag. 36 del controricorso), comportando la cassazione con rinvio, l'esame di tutte le questioni non esaminate dal giudice di merito.
11. La CTR in sede di rinvio e' tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

