Cassazione, ordinanza n. 2423 del 03/02/2021

Ordinanza n. 2423 del 03/02/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
2423
Data
03/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia contestava la decisione regionale relativa a un accertamento IRES, IRAP e IVA, sostenendo che non fossero state valutate le divergenze tra la contabilità ufficiale e un “brogliaccio” extracontabile riguardante rimanenze ed esistenze degli anni 2000 e 2001. La Cassazione ha rilevato che tali dati incidono direttamente sulla determinazione del reddito d’impresa e richiedevano uno specifico approfondimento, non soddisfatto dal mero richiamo a principi generali sulle rimanenze. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione.

Testo della pronuncia

RILEVATO
che:

con la sentenza impugnata la CTR della Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e quindi confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la legittimita' dell'avviso di accertamento impugnato, per IRES, IRAP e IVA 2001;

ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il curatore non ha spiegato attivita' difensiva in questo giudizio di legittimita'.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, nonche' dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento impugnato senza darne alcuna giustificazione giuridica, utilizzando affermazioni meramente apodittiche e senza tener conto delle risultanze del PVC;

– il secondo motivo censura la pronuncia della C.T.R. per difetto di motivazione circa una circostanza non considerata dal Collegio essendo stata recepita in corso di causa, e non emergente dalla motivazione, circostanza consistente nella presenza di documentazione extracontabile riferita alle rimanenze e alle esistenze delle annualita' 2000 e 2001 che posta a confronto con i dati ufficiali faceva emergere notevoli divergenze;

– i motivi coinvolgono il primo il tipo di accertamento e il secondo la sostanza della questione; pertanto possono esaminarsi congiuntamente;

– gli stessi sono fondati;

– invero, trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell'impresa, e' evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell'imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilita' (il c.d. "brogliaccio") doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della C.T.R.;

– pertanto, non avendo il giudice dell'appello specificamente osservato alcunche' di specifico quanto al dedotto profilo, essendosi limitato a indicare i principi generali relativi alla determinazione e alla rilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze inziali, lo stesso ha reso motivazione insufficiente sul punto;

– conseguentemente il motivo va accolto; la sentenza e' cassata con rinvio alla C.T.R. per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvedera' anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimita'.

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