Cassazione, sentenza n. 2406 del 03/02/2021

Sentenza n. 2406 del 03/02/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
2406
Data
03/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Impugnando una cartella fondata su due accertamenti, il contribuente aveva dedotto in appello che le raccomandate informative del deposito presso la casa comunale erano state restituite anticipatamente dall’ufficio postale. La Cassazione ha qualificato tale deduzione come eccezione nuova, distinta dall’originaria contestazione di omessa notifica: nel processo tributario la produzione di nuovi documenti non consente infatti di ampliare il tema deciso introducendo nuovi fatti invalidanti. Il ricorso è stato rigettato, con correzione della motivazione della CTR nel senso dell’inammissibilità del motivo d’appello.

Testo della pronuncia

1. (—) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 185/44/13, depositata l'11 settembre 2013, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro la cartella di pagamento portante la riscossione di due avvisi d'accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005.

La CTR, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che non sussistesse il preteso vizio di notifica degli accertamenti presupposti dalla cartella, che erano stati notificati al contribuente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., con invio (documentato dall'Agenzia tramite la produzione dei relativi avvisi di ricevimento) delle raccomandate contenenti la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.

Il giudice a quo ha infatti escluso che avesse rilevanza la circostanza (documentata in appello dal contribuente con certificazione proveniente da (—) s.p.a.) che l'ufficio postale, non avendo potuto recapitare l'1 dicembre 2009 le predette raccomandate informative per la temporanea assenza del destinatario contribuente, avesse emesso in pari data avvisi di giacenza, ma erroneamente non avesse trattenuto presso di se' i relativi plichi, che aveva invece immediatamente rinviato al mittente lo stesso giorno del loro deposito, senza attendere lo scadere del decimo giorno, che avrebbe perfezionato il compimento della giacenza.

Sono rimasti intimati il Ministero dell'economia e delle finanze ed (—) s.p.a.

Si e' costituita la controricorrente Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha prodotto memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell'articolo 140 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 14 gennaio 2010, n. 3, per avere la CTR affermato che la notifica si sarebbe perfezionata con la mera spedizione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuta notifica.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell'articolo 140 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 14 gennaio 2010, n. 3, per avere la CTR affermato che la notifica si sarebbe perfezionata nonostante il mancato rispetto dei termini di giacenza, presso l'ufficio postale, delle raccomandate informative dell'avvenuto deposito (c.a.d.) presso la casa comunale degli atti notificati.

3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, per avere il giudice a quo ritenuto che la ricezione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative dell'avvenuto deposito (c.a.d.) presso la casa comunale degli atti notificati avesse sanato i vizi della notifica, mentre il preteso conseguimento dello scopo sarebbe stato invece impedito dalla circostanza che l'ufficio postale non aveva trattenuto in giacenza i relativi plichi. Assume infatti il ricorrente che dalla mera lettura degli avvisi di giacenza, immessi nella sua cassetta postale, non era possibile comprendere che essi si riferissero alle raccomandate informative dell'avvenuto deposito presso la casa comunale degli accertamenti notificati, poiche' tale conoscenza presupponeva necessariamente che il contribuente potesse ritirare le raccomandate informative giacenti, ma cio' gli era stato precluso dall'ufficio postale, che erroneamente le aveva ritrasmesse immediatamente al mittente.

4. Preliminarmente, e' inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, cosicche' a partire dall'1 gennaio 2001 (giorno di inizio di operativita' delle Agenzie fiscali in forza del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, articolo 1), unico soggetto passivamente legittimato e' l'Agenzia delle Entrate, qui regolarmente intimata e costiuitasi.

5. Tanto premesso, i tre motivi di ricorso, connessi, vanno trattati congiuntamente per la loro connessione e sono inammissibili.

Infatti, va innanzitutto sottolineato che nel caso di specie si discute del perfezionamento delle notifiche degli avvisi d'accertamento presupposti dalla cartella di pagamento oggetto della controversia, quindi di una circostanza di natura fattuale e non processuale.

Cosi' come illustrato nell'attuale ricorso (pag. 2), il contribuente, nel ricorso introduttivo- che ha determinato il perimetro fattuale della lite – ha sostenuto la "mancata notifica dei presupposti verbali d'accertamento", ribadendola, ancora in primo grado, anche dopo la produzione erariale degli avvisi di ricevimento di cui alle raccomandate informative (c.a.d.) speditegli ex articolo 140 c.p.c., perche' essi "non riportavano sul lato posteriore la firma di avvenuta ricezione apposta dal destinatario".

Come si legge nella sentenza impugnata (senza contestazione del ricorrente, che anzi presuppone il relativo dato nelle sue difese), lo stesso contribuente, in appello, ha dedotto che " in data 1 dicembre 2009 aveva rinvenuto nella propria cassetta postale n. 2 racc.te A/R a lui indirizzate e recatosi all'ufficio postale appurava che erroneamente le due raccomandate erano state rispedite al mittente anzitempo, senza attendere il perfezionamento della c.d. giacenza.".

E' quindi pacifico che il fatto del mancato perfezionamento della compiuta giacenza era noto al contribuente sin dall'1 dicembre 2009, e che comunque, a tutto voler concedere, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito della produzione degli avvisi di ricevimento da parte dell'Amministrazione, egli era in grado di correlare tale circostanza ai fatti di casa e di introdurla nel giudizio di merito concluso dalla CTP con la sentenza dell'8 marzo 2012.

Pertanto, come eccepito dall'Agenzia (sia nel controricorso che nelle controdeduzioni in appello, come risulta dalla sentenza impugnata), la relativa eccezione, proposta con l'appello, era nuova ed inammissibile, giacche' costituiva un'eccezione in senso stretto, consistente nell'allegazione di un vizio d'invalidita' dell'atto tributario impugnato, ed introduceva una circostanza fattuale, quella della condotta dell'ufficio postale dopo il deposito delle c.a.d., diversa da quelle originariamente sostenute in primo grado, ed anzi contraddittoria con l'originaria radicale affermazione della "mancata notifica".

Invero, come questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire, nel processo tributario di secondo grado il thema decidendum e' delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi d'impugnazione avverso l'atto impositivo dedotte col ricorso introduttivo, non essendo consentito un mutamento delle deduzioni ovvero l'inserimento di temi d'indagine nuovi (Cass. 03/10/2014, n. 20928; conformi, ex plurimis, Cass. 24/06/2011, n. 13934; Cass. 03/07/2015, n. 13742; Cass. 29/12/2017, n. 31224).

E, con riferimento proprio alla notifica degli atti impositivi, e' stato chiarito che "In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non puo' far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidita' del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullita' di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidita' denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilita' della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi dii nullita' della notifica del suddetto atto presupposto, benche' quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)" (Cass. 05/04/2013, n. 83989).

Nello stesso senso, si e' aggiunto altresi' che "In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullita' della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullita' del procedimento notificatorio." (Cass. 02/03/2017, n. 5369).

Pertanto, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57, imponeva il rilievo (anche d'ufficio) della novita' dell'eccezione, comunque eccepita dall'Amministrazione appellata.

Tanto premesso, intendendo questo collegio dare continuita' all'orientamento appena esposto, la produzione da parte del contribuente ex novo in appello, di una certificazione (datata 4 settembre 2012) dell'ufficio postale in ordine alla condotta tenuta da quest'ultimo dicembre 2009, non consente di per se' sola di dare ingresso ad un'eccezione della stessa parte nuova ed inammissibile per le ragioni gia' esposte.

Il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2, nel fare salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti, attiene infatti ai nova istruttori, laddove la cristallizzazione del thema decidendum in appello e' piuttosto regolata dal divieto di nuove domande ed eccezioni di cui al precedente articolo 57.

Al riguardo, questa Corte, con orientamento cui si intende qui dare continuita', ha gia' avuto modo di precisare che "In ogni caso, nel giudizio di secondo grado la facolta' di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, non puo' essere esercitata in contrasto con l'articolo 57, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere, neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni gia' svolte, e non anche qualora determini la necessita' di ulteriori contestazioni e deduzioni (Cass.18 aprile 2007 n. 9224).".

Non contrasta con tale conclusione la sentenza della Corte costituzionale del 14/07/2017, n. 199, che ha dichiarato inammissibili ed infondate le questioni di legittimita' costituzionale del ridetto Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2, argomentando appunto in ordine al regime delle preclusioni in tema di attivita' probatoria, come la produzione di un documento, e non in tema di ampliamento dell'originario thema decidendum con domande od eccezioni nuove. Pertanto, il ricorso va respinto, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nel senso dell'inammissibilita' del motivo d'appello con il quale il contribuente ha proposto la nuova eccezione in ordine alle notifiche degli accertamenti presupposti.

6. Le spese di questo giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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