Cassazione, sentenza n. 2218 del 02/02/2021

Sentenza n. 2218 del 02/02/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
2218
Data
02/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella relativa a IRPEF non versata e le eccezioni sulla decadenza dalla riscossione; nel primo grado avevano partecipato sia l’Agenzia delle Entrate sia il concessionario, ma l’appello era stato notificato soltanto alla prima. La Cassazione ha qualificato le questioni come dipendenti e ha ravvisato un litisconsorzio necessario processuale nella fase d’impugnazione, imposto dalla presenza di entrambe le parti nel precedente grado. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha dichiarato nullo il giudizio d’appello e rinviato alla CTR per l’integrazione del contraddittorio e un nuovo esame.

Testo della pronuncia

1. La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 726 del 16/09/2008, aveva accolto il ricorso proposto da (—) contro l'Agenzia delle entrate e il concessionario alla riscossione per la Sicilia, gia' (—) s.p.a., affermando che, poiche' il contribuente non era soggetto interessato dal sisma del 1990 (per le imposte Irpef non versate), l'Ufficio era decaduto dal potere impositivo sicche' l'iscrizione doveva avvenire, per l'anno di imposta 1990, entro il 30/09/1993, per l'anno 1991, entro il 28/12/1994 e per l'anno 1992 entro il 28/12/1994.

2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito, per brevita', CTR) decidendo sull'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, accoglieva l'appello ritenendo che l'Ufficio non era decaduto dal potere impositivo in quanto la decadenza del potere impositivo, di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 138 come modificato dalla L. n. 488 del 2001, articolo 52 "non puo' essere sovvertita dal modificato assetto normativo introdotto dalla Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5 bis atteso che lo stesso costituisce un'autonoma disciplina per il recupero delle somme non versate dai contribuenti interessati al sisma del 1990".

3. (—) ricorre, con sei motivi di ricorso, avverso tale sentenza.

3.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la "nullita' della sentenza per carenza del contraddittorio nel giudizio di II grado in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

3.2. Con il secondo la "nullita' della sentenza per errata indicazione dell'atto tributario impugnato, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

3.3. Con il terzo la "nullita' della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

3.4. Con il quarto la "omessa insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

3.5. Con il quinto la "violazione dell'articolo 5 dell'O.M. 21.12.1990 n. 2057, della L. n. 388 del 2000, articolo 138, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25 e del Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

3.6. Con il sesto la "violazione della L. n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, del Decreto Legge n. 300 del 2006, articolo 3 quater del Decreto Legge n. 248 del 2007, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

4. L'Amministrazione finanziaria, resiste con controricorso.

5. (—) ha presentato memoria ex articolo 378 cod. proc civ..

6. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato: "nullita' della sentenza per carenza del contraddittorio nel giudizio di II grado in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4" – il ricorrente deduce la nullita' della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente di riscossione, gia' (—) s.p.a., parte del giudizio di primo grado.

2. Il motivo e' fondato e va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.

3. La giurisprudenza di questa Corte – con orientamento che si condivide e si fa proprio – ha affermato che l'articolo 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessita' del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. L'obbligatorieta' dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, sorge, cioe', "non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (articolo 331 c.p.c.), nel qual caso la necessita' del litisconsorzio in sede d'impugnazione e' imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado" (cosi', Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; adde, tra le piu' recenti, Sez. 6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; id. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014).

4. Vieppiu', che si tratti di causa avente questioni tra loro dipendenti, e' evidente dall'esame degli atti dai quali risulta che il ricorso del contribuente non ha avuto ad oggetto solo l'esistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma questioni attinenti alla decadenza del potere di riscossione dei tributi, per le quali il ricorso doveva essere notificato anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione (sulla distinzione tra causa scindibili ed inscindibili e su come il vizio attinente solo alla esistenza dell'obbligazione tributaria non comporti l'obbligo di disporre la notificazione al concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, cfr., Sez. 5, Ordinanza, n. 25588 del 27/10/2017; id. Sez. 5, Sentenza, n. 14253 del 13/07/2016).

5. In particolare, che non sia in discussione solo l'obbligazione tributaria si evince dalla lettura delle controdeduzioni in appello (doc. 8 del fascicolo del ricorrente), sinteticamente riportate a pag. 10 e 11 del ricorso per cassazione, dalle quali risulta che il ricorrente si sia doluto anche della decadenza dal potere di riscossione, dell'omessa motivazione della cartella di pagamento impugnata e dell'omesso invio dell'avviso bonario.

6. Di tanto ne da' atto anche la sentenza impugnata che, nella parte riguardante lo "svolgimento del processo", specifica che il contribuente appellato ha "insistito sulla decadenza del potere di riscossione dei tributi e che i termini per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella, come affermato dai giudici di primo grado, sono stati palesemente violati".

7. La stessa Agenzia delle entrate, nel controricorso, ha riconosciuto che le questioni controdedotte dall'appellante riguardavano essenzialmente la decadenza dalla riscossione (v. pag.1 del controricorso: "lamentando sostanzialmente la decadenza dell'amministrazione finanziaria"; pag. 5: "la norma in esame pone un unico termine di decadenza entro il quale i ruoli afferenti al sisma del 1990 devono essere resi esecutivi. Tale termine viene ancorato alla scadenza dell'ultima delle dodici rate semestrali offerte dalla normativa e viene quindi a coincidere con il 31 dicembre 2000").

8. E' evidente, dunque, che il ricorrente abbia dedotto specificamente la decadenza dal potere di riscuotere la pretesa fiscale a mezzo ruolo per avvenuta prescrizione del credito tributario; l'eccezione di prescrizione si e' sostanziata, cioe', in un'eccezione di decadenza. In proposito, e' interpretazione unanime (cfr., Sez. L, Sentenza n. 20611 del 07/08/2018; adde, in materia tributaria, Sez. 6-5, Sentenza n. 25402 del 01/12/2014), che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione di prescrizione e non di decadenza, o viceversa, l'eccezione della parte e l'accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica, sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l'eccezione, siano i medesimi, come accaduto nella specie.

9. In conclusione, nel caso in esame, essendo pacifico che l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate non sia stato notificato all'agente della riscossione, gia' (—) s.p.a., parte del giudizio di primo grado, e non avendo il giudice di secondo grado integrato il contraddittorio nei suoi confronti, ne consegue la nullita' dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimita'. Sul punto, come pure si evince dalla sentenza impugnata, l'appellato aveva eccepito l'improcedibilita' dell'appello (v. sentenza impugnata, ultima pagina, parte espositiva, punti c) ed e) delle controdeduzioni dell'appellato).

11. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perche' integri il contraddittorio nei confronti del concessionario alla riscossione, e proceda ad un nuovo esame della controversia.

12. Il giudice di rinvio e' tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

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