Cassazione, ordinanza n. 2237 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2237 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2237
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva confermato la nullità di un accertamento IRPEG e IVA sottoscritto da un funzionario, poiché l’Agenzia non aveva prodotto la delega contestata dalla contribuente. In Cassazione l’Ufficio ha prospettato che il firmatario agisse quale direttore facente funzioni durante le ferie del titolare, ma tale ricostruzione e il relativo provvedimento organizzativo non risultavano ritualmente introdotti nei gradi di merito. La Corte ribadisce che, quando la legittimazione alla firma è contestata, spetta all’Amministrazione dimostrarla; per plurime carenze del motivo, dichiara il ricorso inammissibile.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 117/25/2012, depositata il 18 settembre 2012, che, per quanto qui ancora interessa, ha rigettato l'appello dell'Amministrazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva accolto il ricorso della (XXXXX) s.r.l. avverso l'avviso che aveva accertato, in materia di IRPEG e di IVA, per l'anno d'imposta 2002, maggiori imposte dovute dalla stessa contribuente, oltre ad interessi e sanzioni.
La CTR infatti aveva confermato la decisione della CTP, che aveva ritenuto l'atto nullo in quanto non sottoscritto dal direttore dell'Ufficio di Palermo I dell'Agenzia, ma da un funzionario, dirigente capo area controllo, in virtu' di una delega la cui esistenza era stata contestata dalla contribuente e non era stata mai prodotta in giudizio dall'Amministrazione.
La contribuente si e' costituita con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, va disposto lo stralcio della copia dell'istanza di ferie prodotta dal (…) Direttore dell'Ufficio di Palermo (XXXXX) nella quale si evince linearmente l'indicazione, quale sostituto della Dott.ssa…", allegata al ricorso erariale e menzionata a pag. 7 di quest'ultimo, trattandosi di documento del quale non si dichiara la gia' avvenuta produzione nei giudizi di merito e che non riguarda la nullita' della sentenza impugnata, ne' l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso, quindi esula da quelli dei quali l'articolo 372 c.p.c., consente comunque l'allegazione nel giudizio di legittimita', come eccepito dalla controricorrente.
2. Con l'unico motivo, l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 17, per non avere il giudice a quo ritenuto che l'avviso d'accertamento fosse valido, sebbene esso fosse stato sottoscritto dal Direttore facente funzioni dell'Ufficio, nominato dal Direttore titolare in occasione del periodo di ferie da quest'ultimo goduto. Secondo il ricorrente, infatti, la CTR avrebbe commesso "un palese errore (per vero rilevabile ictu oculi) su di un fatto decisivo per il giudizio", atteso che l'accertamento era stato sottoscritto non "per il direttore", ovvero da un funzionario delegato da quest'ultimo; ma "dal direttore", ossia da un funzionario che svolgeva le funzioni direttoriali al momento della firma, mentre il titolare della carica era temporaneamente assente per ferie.
2.1. Come eccepito dalla controricorrente, il motivo e' inammissibile per plurime ragioni.
Innanzitutto, sebbene la rubrica menzioni esclusivamente il vizio di violazione di legge, nel corpo del motivo la medesima censura viene contemporaneamente descritta con formula ("fatto decisivo per il giudizio") che riecheggia l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Tale contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e' inammissibile, atteso che la lettura dell'intero corpo del relativo mezzo d'impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che comporta l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) e non essendo neppure ammissibile un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d'impugnazione da parte di questa Corte.
2.2. Inoltre, il motivo e' inammissibile in quanto, al fine di evidenziare la pretesa violazione di legge, prospetta una ricostruzione della fattispecie controversa che differisce da quella esposta nella sentenza d'appello e dalle stesse difese ed allegazioni che, nella motivazione di quest'ultima, sono attribuite (invero senza specifiche contestazioni sul punto) all'Amministrazione.
Infatti, dalla sentenza risulta che nel giudizio di merito l'Agenzia ha sostenuto che il funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo era delegato dal direttore dell'ufficio, ma non ha prodotto la relativa delega, nonostante le contestazioni della contribuente. Nel ricorso, invece, l'Amministrazione sostiene che il funzionario sottoscrittore non era delegato, ma agiva in assenza temporanea del direttore dell'ufficio, che lo aveva indicato in tale specifica circostanza quale suo sostituto e facente funzioni direttoriali.
L'Ufficio ricorrente non allega tuttavia di aver gia' introdotto nel giudizio di merito tale ricostruzione della fattispecie, diversa da quella che gli attribuisce la sentenza impugnata.
2.3. Ancora, il motivo e' comunque inammissibile per il mancato adempimento dell'obbligo, di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d'inammissibilita' del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonche' dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726, ex plurimis).
Infatti, l'Agenzia assume che la legittimazione del funzionario alla sottoscrizione dell'atto impositivo deriverebbe comunque da un provvedimento organizzativo specifico del direttore dell'ufficio, che l'avrebbe designato quale facente funzioni durante il periodo di ferie nel corso del quale l'avviso e' stato firmato. Pertanto, il ricorso si fonda su tale provvedimento organizzativo, la cui produzione nel giudizio di merito non e' stata tuttavia indicata, mentre la sua allegazione al ricorso per cassazione e' stata stralciata per le ragioni di cui al precedente punto 1. Non e' quindi dato a questa Corte di apprezzare il contenuto di tale provvedimento e di verificarne l'ipotizzata differenza da una delega di firma temporanea, sostenuta dall'Ufficio.
2.4. Infine, il motivo comunque neppure contraddice la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ritiene che la delega – anche se di firma (Cass. 19/04/2019, n. 11013) – del direttore al funzionario che sottoscriva l'accertamento, e' necessaria sia per le imposte dirette che per l'Iva (Cass. 30/09/2019, n. 24271) e deve essere dimostrata, anche nel corso del secondo grado di giudizio, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, dall'Amministrazione, se il contribuente contesti la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto (Cass. 17/07/2019, n. 19190).
Infatti, l'Agenzia ricorrente non allega di aver prodotto nei gradi di merito il provvedimento organizzativo del Direttore titolare che (quand'anche dovesse in ipotesi considerarsi diverso dalla delega di firma) assume quale titolo legittimante la sottoscrizione contestata.
3. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.
4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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