Cassazione, ordinanza n. 2234 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2234 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2234
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, rispetto al quale la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione dopo l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate. Verificati la domanda di definizione agevolata e l’integrale pagamento degli importi dovuti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in coerenza con la disciplina della definizione.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
(XXXXX) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 21 ottobre 2015 n. 2201/14/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari l'11 luglio 2013 n. 104/06/2013, con compensazione delle spese giudiziali. L'Agenzia delle Entrate si e' costituita con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Premesso che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, l'amministrazione finanziaria ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La contribuente ha depositato anche dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per cassazione.
Ritenuto che:
Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l'esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l'integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della ricorrente per la definizione della controversia, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si deve altresi' disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimita', non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all'articolo 391 c.p.c., comma 2, poiche' la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
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