Cassazione, sentenza n. 26289 del 6/09/2022
Sentenza n. 26289 del 06/09/2022
L’accertamento recuperava IRES, IRAP e IVA in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti; la CTR aveva ammesso il PVC e gli allegati prodotti dall’Agenzia delle Entrate in appello e confermato la ripresa. La Cassazione ritiene legittima la produzione documentale in secondo grado, ma afferma che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili dalle imposte sui redditi se non direttamente utilizzati per commettere reati e se rispettano i requisiti del TUIR. Accolto il relativo motivo, cassa con rinvio per tali verifiche e per la rideterminazione delle sanzioni, confermando le altre statuizioni.
- Accertamento fiscale
- IVA
- IRES
- IRAP
- Processo tributario

