Cassazione, sentenza n. 25864 del 2/09/2022
Sentenza n. 25864 del 02/09/2022
Una società ha chiesto la revocazione della precedente pronuncia di legittimità relativa all’imponibilità IVA dei rapporti tra gestore di scommesse ed esercenti, alle connesse sanzioni per omessa regolarizzazione delle fatture e alla deducibilità dei contributi corrisposti agli esercenti. La Cassazione ha rilevato che le doglianze investivano valutazioni giuridiche o punti già controversi, non errori percettivi decisivi risultanti dagli atti; anche le asserite sviste sui giudicati, sui rapporti negoziali e sulle distinte d’incasso non integravano errore revocatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
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