Cassazione, sentenza n. 25866 del 02/09/2022

Sentenza n. 25866 del 02/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
25866
Data
02/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli eredi del contribuente avevano impugnato la decisione che riconosceva la validità della notifica di una delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP. Nel corso del giudizio hanno rinunciato al ricorso dopo avere aderito alla definizione agevolata, ma la rinuncia non era stata notificata alla controparte né vistata dal suo difensore. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensando le spese ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: S.R. aveva proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento allo stesso notificate in conseguenza dell'emissione di cartelle di pagamento derivanti dall'iscrizione a ruolo per Iva, Irpef e Irap anni 1996, 2000 e 2001; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso, attesa la mancata prova di valida notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado Serit Sicilia s.p.a. aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha parzialmente accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: risultava dagli atti la validità della notifica della cartella di pagamento n. (—) relativa all'intimazione di pagamento n. (—), mentre per le altre due cartelle di pagamento non risultava fornita prova della avvenuta notifica. C.I., S.D. e S.V.E.M., in proprio e nella qualità di eredi di S.R., hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Questa Corte, con ordinanza del 14 settembre 2017, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse dei ricorrenti.

Motivi della decisione

Ai fini della definizione della presente controversia, va dato atto che, in data 23 giugno 2022, i ricorrenti hanno depositato una memoria, sottoscritta personalmente dalle stesse e dal loro procuratore, con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Il suddetto atto di rinuncia non risulta notificato alla parte costituita. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, secondo il principio affermato da questa Corte, che: "A norma dell'art. 390 c.p.c., u.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità" (Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. civ., 7 giugno 2018, n. 14782).

Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata,, secondo quanto riportano gli stessi ricorrenti, dall'adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016.

Non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. civ., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2022

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