Cassazione, sentenza n. 26005 del 05/09/2022
Sentenza n. 26005 del 05/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26005
- Data
- 05/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava una cartella emessa per l’iscrizione provvisoria a ruolo del 30% delle maggiori imposte risultanti da avvisi autonomamente impugnati, con esito allora sfavorevole al contribuente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura sulla notifica postale diretta della cartella perché nuova e non autosufficiente, precisando comunque che tale modalità è consentita; anche la contestazione delle notifiche degli atti presupposti era stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato dell’Amministrazione è rimasto assorbito.
Testo della pronuncia
T.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1625/35/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l'appello principale del contribuente ed accolto quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.
Da quanto si evince dal ricorso e dalla memoria difensiva, al T., anche nella qualità di ex socio della D. Power s.r.l., fu notificata la cartella esattoriale n. (—), con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto il pagamento del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi d'accertamento impugnati dal medesimo contribuente e decisi con esito sfavorevole.
L'impugnazione della cartella di pagamento fu rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 23/02/2013. L'appello nei confronti della suddetta pronuncia fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza oggetto del presente giudizio, che accolse peraltro quello incidentale dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. Il giudice regionale ha affermato che non può essere contestata l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi di accertamento, peraltro oggetto di autonome impugnazioni, allo stato respinte anche in sede d'appello.
Il T. ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con un solo motivo. Il T. ha depositato memoria. La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato Generale Francesco Salzano, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il T.M. ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, per non aver tenuto conto del vizio insanabile della notifica della cartella di pagamento, eseguita direttamente dall'agente della riscossione Equitalia tramite servizio postale.
Con il secondo motivo, definito "integrazione motivo di estrema importanza non espresso nei ricorsi relativi ai ruoli di cui è formata la cartella", ha affermato la legittimazione alla proposizione di "ricorso avverso la cartella esattoriale nel merito qualora sussiste la condizione di errata notifica effettuata degli avvisi di accertamento precedenti come quelli effettuati in capo alla società D.Power s.r.l. estinta".
Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente ha sollevato una eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento, mai formulata nei gradi di merito. Manca infatti ogni riferimento all'atto difensivo nel quale la questione sarebbe stata sollevata dinanzi al giudice di primo grado, così che il motivo difetta anche di autosufficienza. D'altronde è la stessa sentenza impugnata che, nella sezione dedicata ai motivi della decisione (quinto capoverso), evidenzia come le questioni proposte dal ricorrente "non si riferiscono a vizi propri della cartella ma ad eccezioni riferibili a nullità degli avvisi di accertamento, che non possono essere rilevabili nel presente giudizio".
Per mera completezza l'eccezione è anche infondata, poichè, in tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, questa Corte ha ripetutamente affermato che la sua notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561; 10 aprile 2019, n. 10037). Ciò in quanto la del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, 2018).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale il T. ha ritenuto legittima l'impugnazione della cartella esattoriale perchè errate le notifiche degli avvisi di accertamento in capo alla società Delta Power s.r.l.. Anche in questo caso è lo stesso ricorrente a evidenziare come il motivo costituirebbe una "integrazione" di motivi, evidentemente formulati nei gradi di merito, così che la novità della questione sollevata in sede di legittimità ne preclude l'ammissibilità.
Il ricorso del T. è dunque inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbe quello incidentale condizionato dell'Agenzia delle entrate.
All'esito del giudizio segue la soccombenza del T. nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il T. alla rifusione delle spese del processo di legittimità, che si liquidano in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022
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