Cassazione, sentenza n. 26011 del 05/09/2022
Sentenza n. 26011 del 05/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26011
- Data
- 05/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il disconoscimento parziale, ai fini IVA, IRES e IRAP, di costi di sponsorizzazione ritenuti manifestamente antieconomici e non inerenti, anche perché quadruplicavano gli utili dell’esercizio. La Cassazione ha giudicato inammissibili le censure sulla comparabilità con il contratto dell’anno precedente e sulla motivazione, rilevando che il raffronto temporale era soltanto un indizio e serviva soprattutto a quantificare la ripresa; ha inoltre escluso l’immutazione della contestazione, poiché l’accertamento già richiamava incongruità e irragionevolezza del costo. Il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 64/5/2013 depositata in data 26/8/2013 la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 247/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Modena, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttuvo della società F. S.p.a. e, per l'effetto, confermava l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2003 per IVA, IRES e IRAP oltre accessori, emesso a titolo di indebita deduzione e detrazione di costi.
2. In particolare, la ripresa a tassazione traeva origine da un compendio di elementi di prova tra cui la differenza tra gli oneri pubblicitari dedotti per l'anno di imposta e quelli contabilizzati per l'anno precedente, essendo i costi più che raddoppiati nel 2003 rispetto all'anno precedente e pari al quadruplo degli utili della contribuente nel periodo di imposta oggetto di ripresa, elementi tutti che portavano la CTR a ritenere il costo antieconomico ed irragionevole. Il costo veniva parzialmente disconosciuto e quantificato sottraendo a quello dichiarato come sostenuto nel 2003 quello già dichiarato nel 2002, e la differenza veniva considerata non inerente.
3. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso – in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR mancato di accertare se il contratto di sponsorizzazione del 2002 fosse effettivamente analogo a quello del 2003 oppure i due contratti avessero un oggetto differente.
5. Il motivo è inammissibile in quanto incongruente rispetto alla ratio decidendi espressa dalla CTR, incentrata sull'antieconomicità manifesta e irragionevolezza del costo per sponsorizzazioni nel periodo, di cui il raffronto con il costo per sponsorizzazioni sostenuto nell'anno precedente è solo un elemento indiziario, nemmeno il principale, a fronte del fatto che il costo è risultato pari al quadruplo degli utili della contribuente nel periodo di imposta oggetto di ripresa (cfr. p. 2 della parte motiva della sentenza). Il raffronto con l'anno precedente è stato utilizzato principalmente per la determinazione del quantum, non a supporto dell'an della ripresa a tassazione.
6. Il secondo motivo della ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – denuncia la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6, con riferimento al fatto posto a base della precedente censura.
7. Il motivo è inammissibile. Si reitera che "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativa processuale (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 2014).
8. Con la terza censura la società – ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – prospetta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., avendo la CTR pronunciato oltre i limiti del devolutum non essendo stata impugnata che una parte delle rationes decidendi espresse dalla CTP. 9. Il motivo è affetto da evidenti profili di inammissibilità per mancata riproduzione integrale del contenuto della sentenza di primo grado e soprattutto dei motivi di appello, al fine di permettere alla Corte di apprezzare se il giudice di prime cure abbia effettivamente espresso un'unitaria ratio decidendi o più di una, in quali termini e con quali limiti la decisione di primo grado sia stata di preciso appellata dall'Agenzia.
10. Il quarto motivo della ricorrente – in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – prospetta la violazione del principio di immutabilità della contestazione formulata nell'avviso di accertamento, e così della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.
11. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. Non è stata infatti violata la disciplina in tema di motivazione degli atti impositivi, dal momento che la porzione della motivazione dell'avviso impugnato riprodotta in controricorso è largamente sovrapponibile ai punti logici che compongono la motivazione della CTR, quanto all'incongruità del costo, all'antieconomicità e alla irragionevolezza dello stesso, oltre che allo scarso collegamento con il mercato di riferimento e, dunque, la censura si rivela in ultima analisi anche meritale.
12. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022
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