Cassazione, sentenza n. 26021 del 05/09/2022

Sentenza n. 26021 del 05/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
26021
Data
05/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio su una cartella relativa a sanzioni, la contribuente aveva anche impugnato il diniego di definizione agevolata della controversia. La Corte ha escluso la definibilità, poiché la cartella non costituiva il primo atto manifestativo della pretesa, essendo stata preceduta dagli atti di irrogazione delle sanzioni ormai definitivamente giudicati. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione sulla prescrizione, perché proposto verso una persona diversa dalla società parte del giudizio, senza possibilità di integrare un rapporto processuale mai validamente instaurato; entrambi i ricorsi sono stati quindi respinti, con spese compensate.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la CTR Toscana ha accolto l'appello proposto dalla L. Ristorazioni snc di L.S. e C. contro la sentenza n. 162/1/12 della CTP di Grosseto che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contro la cartella di pagamento n. (—), relativa a sanzioni per il 1992 e il 1993, convenendo in giudizio tanto l'Agenzia delle Entrate quanto Equitalia Centro.

Il titolo era costituito da accertamento definito con sentenze nn. 147 – 148/2010 della CTR Toscana che avevano dichiarato inammissibile per carenza di interesse la riassunzione dell'Ufficio a seguito di rinvio disposto da questa Corte.

Con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente applicando l'art. 2945 c.c., in forza del quale, in caso di estinzione del giudizio, resta fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo, quindi dal 1994.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo, nei confronti di L.S., che resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso.

Nelle more, la L. Ristorazioni snc di L.S. e C. ha proposto istanza di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, respinta dall'Agenzia delle Entrate.

La società ha impugnato l'atto di diniego con ricorso notificato l'11.6.2020.

L'Agenzia si è costituita con atto di mera resistenza contro questa impugnazione.

Motivi della decisione

1. L'impugnazione avverso l'atto di diniego dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di definizione agevolata della controversia – pur essendo tempestiva in quanto sul termine di sessanta giorni previsto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 12, operava la sospensione emergenziale dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex D.L. n. 11 del 2020, e successive proroghe (v. D.L. n. 18 del 2020 e D.L. n. 23 del 2020) – è infondata.

L'art. 6, riserva l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata ai soli atti impositivi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa contribuente, sono quelli che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva (Cass. n. 28611 del 2017 e n. 1158 del 2019); tra questi, può rientrare anche la cartella di pagamento quando questa costituisca il primo atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. 18298 del 2021).

In questa categoria, però, non può rientrare la cartella di pagamento per cui è causa che è stata preceduta dagli atti di irrogazione delle sanzioni impugnati dalla società con giudizi ormai definiti.

2. Venendo al ricorso con cui l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza emessa dalla CTR toscana, questo è inammissibile in quanto è stato proposto nei confronti di soggetto diverso ( L.S. in proprio) dalla controparte nel giudizio ( L. Ristorazioni snc di L.S. e C.).

Come eccepito dallo stesso controricorrente, il L. non era mai stato parte nel giudizio, promosso dalla sola L. Ristorazioni snc di L.S. e C., contro la quale, quindi, doveva essere proposto il ricorso per cassazione.

Con la proposizione dell'impugnazione nei confronti di un soggetto diverso dalla parte processuale difetta la rituale instaurazione del processo, ciò che determina l'inammissibilità del ricorso, restando preclusa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati in quanto non si può ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. 15145 del 2001).

3. Visto l'esito complessivo del giudizio e il rigetto di entrambi i ricorsi, che può assimilarsi ad una reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

rigetta l'impugnazione del diniego di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2108, ex art. 6, proposta dalla L. Ristorazioni di L.S. e C. snc;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate;

spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022

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