Cassazione, ordinanza n. 26064 del 05/09/2022

TARSU TIA - Delibere tariffe - Non necessaria allegazione.

Tipologia
Sentenza
Numero
26064
Data
05/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato un accertamento TARSU/TIA perché il Comune non aveva prodotto il regolamento tariffario né provato la pubblicazione delle tariffe richiamate. La Cassazione ha affermato che delibere e regolamenti comunali, quali atti generali sottoposti a pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono essere allegati all’atto impositivo; è inoltre irrilevante la loro mancata pubblicazione sul sito internet comunale, che non costituisce il mezzo di pubblicità legale. Il ricorso del Comune è stato accolto, con cassazione e rinvio alla CTR in diversa composizione.

Massima

L'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che, essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo, debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili. Infatti, tale principio è applicabile con riguardo alle delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale, sia in tema di imposta sulla pubblicità, per cui le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della Legge n. 212 del 2000, art. 7, sia in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), per cui l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a TARSU/TIA per il 2012;

la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia accoglieva l'appello della parte contribuente affermando la fondatezza della doglianza di quest'ultima circa la mancanza di un regolamento contenente le tariffe di riferimento per l'applicazione della suddetta imposta in ragione dell'impossibilità di verificare la relativa delibera di approvazione e la sua pubblicazione perchè non prodotte in giudizio: se il regolamento era stato pubblicato dal comune di (——) nel 2004 le tariffe vigenti avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del suddetto Comune ma di tale pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento impugnato e sarebbe spettato al comune di (——) provare la suddetta pubblicazione, contestata dalla parte contribuente.

Avverso detta sentenza il comune di (——) propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso mentre la parte contribuente non si costituisce.

Considerato che

con il motivo di ricorso, il comune di (——) denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006 artt. 1, comma 162, L. n. 212 del 2000 art. 7, L. n. 241 del 1990 art. 3 nonchè art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto gli atti generali come le delibere del Comune, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo questa Corte:

"l'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che – essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili. Di tale principio si è fatta specifica applicazione, tra il resto, proprio con riguardo alle delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale: "In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili" (Cass.n. 30052/18 ed altre); ed ancora: "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione"(Cass.n. ord. 13105/12 ed altre)" (Cass. n. 21814 del 2019);

in tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi del L. n. 212 del 2000 art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 30052 del 2018);

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 9601 del 2012) La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi là dove – affermando la fondatezza della doglianza di quest'ultima circa la mancanza di un regolamento contenente le tariffe di riferimento per l'applicazione della suddetta imposta in ragione dell'impossibilità di verificare la relativa delibera di approvazione e la sua pubblicazione perchè non prodotte in giudizio: se il regolamento era stato pubblicato dal comune di (——) nel 2004 le tariffe vigenti avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del suddetto Comune ma di tale pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento impugnato e sarebbe spettato al comune di (——) provare la suddetta pubblicazione, contestata dalla parte contribuente – ha erroneamente ritenuto che spettasse al comune di (——) provare la conoscibilità del regolamento del comune di (——) contenente le tariffe relative alla TARSU/TIA quando invece, trattandosi di un atto generale soggetto a pubblicità legale, si presume conoscibile dalla parte contribuente, rimanendo del tutto irrilevante che tale delibera non fosse stata inserita nel sito internet del comune che non è mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto normativo.

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso del Comune di (——) va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022

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