Cassazione, sentenza n. 26006 del 05/09/2022
Sentenza n. 26006 del 05/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26006
- Data
- 05/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un ex rappresentante e socio aveva impugnato nel 2013 un avviso di accertamento intestato alla società e notificatogli nel 2009, sostenendone l’inesistenza e chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Cassazione ha rilevato che il ricorso introduttivo era stato proposto oltre il termine previsto per l’impugnazione, circostanza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e già accertata da entrambi i giudici di merito. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità dell’impugnazione originaria per tardività.
Testo della pronuncia
T.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 2071/34/2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo perchè tardivo.
Ha riferito che, nella dichiarata qualità di ex legale rappresentante ed ex socio della D. Power s.r.l., in data 2 novembre 2009 aveva ricevuto notifica dell'avviso di accertamento (—), intestato alla società. In data 30 settembre 2013 impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con decisione n. 2028/21/2015 aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo perchè tardivo. La sentenza era stata appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte ne confermò le statuizioni.
Il T. ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per inesistenza dell'atto impugnato, cui ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanziaria, insistendo sulla eccezione di inammissibilità. Il contribuente ha depositato memorie. La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato generale Francesco Salzano, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente ha dichiarato che avverso il medesimo avviso d'accertamento vi era già stata la proposizione di un ricorso da parte della società D. Power s.r.l. quale persona giuridica rappresentata da T.M., nella qualità di rappresentante legale ed ex socio. Quello ora all'attenzione della Corte era stato proposto dal medesimo T. in proprio. Con esso ha dichiarato di riproporre "le questioni di legittimità sollevate in 1 Grado e in Appello, in particolar modo, l'Avviso di accertamento è inesistente, viziato da nullità assoluta insanabile la cui tempistica per poter essere impugnato mediante ricorso effettuato da chi ha interesse a ricorrere "rifer. Art. 1421 c.c." NON PREVEDE PRESCRITTIBILITA' anche nel caso in cui il giudizio sul medesimo sia divenuto definitivo ed irrevocabile essendo un atto impugnabile per errata notifica".
In via prioritaria, prima ancora di esaminare il motivo di ricorso anche sotto il profilo della sua stessa ammissibilità -per le modalità di formulazione, è necessario valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Nello specifico essa denuncia che la procura rilasciata ai difensori mancherebbe della sottoscrizione del ricorrente. Denuncia inoltre che il motivo di ricorso sarebbe inammissibile difettando del requisito dell'autosufficienza ai sensi dell'art. 366 c.p.c..
Va innanzitutto rigettata l'eccepita carenza di sottoscrizione della procura alle liti rilasciata dal T. ai difensori. Essa risulta apposta in calce alla procura, prodotta in fotocopia, che deve aversi per riconosciuta se la controparte, come in questo caso, non l'abbia disconosciuta (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3695; 14 ottobre 2011, n. 21339; vedi anche 2 febbraio 2009, n. 2590). Peraltro dall'esame della medesima fotocopia si evince anche l'apposizione della marca da bollo, portante la data del 25.05.2016.
Prima di esaminare l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza occorre invece verificare l'inammissibilità del ricorso medesimo, per intempestività del ricorso introduttivo.
Dalla ricostruzione dei fatti riportati dal medesimo ricorrente nell'atto d'impugnazione risulta che il ricorso introduttivo fu depositato il 30 settembre 2013, avverso un atto impositivo notificato il 2 novembre 2009. Il lasso di tempo trascorso è inequivocamente superiore a quello prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. Il ricorso è stato dunque introdotto tardivamente dal T. e l'intempestività può essere sollevata anche d'ufficio in ogni stato e grado. Nel caso di specie fu peraltro già riconosciuta tanto dalla Commissione tributaria provinciale, quanto da quella regionale, che infatti hanno entrambe dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Va in definitiva dichiarate il rigetto dell'impugnazione perchè inammissibile il ricorso introduttivo.
All'esito del giudizio segue la soccombenza del T. nelle spese del giudizio, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il T. alla rifusione delle spese del processo di legittimità, che si liquidano in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022
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