Cassazione, sentenza n. 26013 del 05/09/2022
Sentenza n. 26013 del 05/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26013
- Data
- 05/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva la revocazione di una precedente ordinanza della Cassazione, sostenendo che la Corte avesse frainteso la censura sulla mancata firma del presidente in calce alla sentenza tributaria e avesse commesso ulteriori errori. La Corte ha escluso l’errore revocatorio: la precedente decisione aveva correttamente percepito il fatto denunciato e ne aveva dato una valutazione giuridica, non sindacabile mediante revocazione. Anche le doglianze sull’omessa pronuncia e sull’applicazione della disciplina sanzionatoria prospettavano errori di diritto, non sviste materiali; il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Testo della pronuncia
1. Con ordinanza n. 9728/2014 depositata in data 6/5/2014 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da D.F.R. avverso la sentenza n. 157/1/10 della Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale a sua volta aveva confermato la decisione della Commissione tributaria di Vibo Valentia n. 99/2/2007 con cui era stata dismessa l'impugnazione dell'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2003.
2. In particolare, la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione dismetteva – tra l'altro – la doglianza preliminare di nullità della sentenza della CTR impugnata per sua mancata sottoscrizione.
3. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, affidato a tre motivi e illustrato con memoria, cui resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'errore revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità disattendendo il primo motivo di ricorso per Cassazione di impugnazione della sentenza della CTR, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il quale il ricorrente prospettava la nullità della sentenza impugnata per mancata e omessa sottoscrizione della stessa in calce, D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 36, da parte del Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, requisito formale essenziale della medesima sentenza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e artt. 132 e 161 c.p.c., applicabili al processo tributario. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente identificato il contenuto della censura, ritenendola riferita alla mancata sottoscrizione su una o più pagine della sentenza, ma non alla mancata sottoscrizione in calce.
5. Il motivo è inammissibile. Va rammentato preliminarmente che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 – 01, conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022, Rv. 663756 – 01).
Infatti, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, e presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. Esso deve, quindi, 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 3 febbraio 2006; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14 febbraio 2007, Rv. 599949 – 01).
6. E' poi evidente che il contenuto dell'ordinanza interlocutoria n. 24735/2016, da ultimo invocato in sede di memoria illustrativa, non ha alcun effetto vincolante sulla presente decisione, trattandosi per l'appunto di una mera interlocuzione nella controversia. Inoltre, il fatto che il motivo sia stato ritenuto ammissibile da siffatta ordinanza ("il motivo di revocazione appare ammissibile avuto riguardo al dedotto errore di percezione ex art. 395 c.p.c., n. 4), in quanto il vizio di nullità della sentenza della CTR denunziato dal ricorrente e disatteso nell'ordinanza impugnata risulta avere ad oggetto non già la mancata sottoscrizione o sigla di una o più pagine della sentenza, ma l'omessa sottoscrizione del Presidente in calce alla pronuncia, quale sigillo conclusivo della stessa") non significa affatto che il mezzo sia anche stato ritenuto fondato.
7. La Corte osserva al contrario che la Cassazione ha innanzitutto esattamente identificato il contenuto della censura di cui al primo motivo di ricorso per Cassazione di impugnazione della sentenza della CTR per mancata e omessa sottoscrizione della stessa in calce D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 36, dal momento che alle pagg. 1-2 della parte motiva dell'ordinanza impugnata in questa sede si legge che il contribuente ha censurato la mancata sottoscrizione "in calce dal presidente del Collegio, con con la conseguenza che essa è affetta da nullità assoluta, al limite dell'inesistenza".
Dunque, il collegio giudicante aveva ben presente che non era contestata la mancata apposizione di sottoscrizione ad una o più pagine della sentenza di appello, ma quella in calce al provvedimento da parte del presidente del collegio decidente, essendo presente la sola firma dell'estensore. Nel decidere su tale censura, la Corte ha ritenuto trattarsi di un'omissione involontaria, dovuta ad errore o dimenticanza, non idonea ad inficiare la validità del provvedimento, ritenendo sussistente un errore materiale, richiamando a tal fine un precedente della Corte, questo sì relativo alla mancata sottoscrizione di una o più pagine, di cui ha semplicemente fatto applicazione estensiva alla fattispecie con una decisione non revocabile in dubbio nel suo apprezzamento in questa sede.
8. L'orientamento espresso, al tempo dell'adozione della ordinanza, non era peraltro isolato ed era sostanzialmente riconducile ad un indirizzo interpretativo poi rimasto minoritario a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, di poco successivo alla decisione censurata in questa sede (Sez. U., Sentenza n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706 – 01). L'intervento del supremo consesso della Corte ha tra l'altro chiarito come la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
9. Per le ragioni illustrate, non ricorre nella fattispecie l'errore revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, non essendovi stata nel caso di specie alcuna falsa percezione della realtà oggettiva, per svista o mero equivoco, dal momento che il giudice ha inteso come mancante la firma in calce da parte del presidente del collegio giudicante, avendo anche esattamente riportato in motivazione il contenuto del pertinente passaggio dell'appello in cui la doglianza era stata articolata.
Non esistendo nella fattispecie l'erronea percezione riferita al fatto storico, oggettivamente e immediatamente percepibile, ovvero una svista materiale evidente ed obiettiva che emerge dal semplice raffronto tra la ordinanza impugnata e il documento di causa esaminabile in via diretta dalla Corte, restano assorbite le ulteriori condizioni richieste dalla consolidata giurisprudenza già richiamata perchè possa integrarsi la fattispecie revocatoria.
10. Ad eguali esiti si deve giungere con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso per revocazione. La seconda censura prospetta l'omessa pronuncia da parte della Corte di Cassazione sulla sollevata eccezione di insussistenza di fatture che farebbero riferimento, secondo l'avviso impugnato e secondo la sentenza di primo grado, alla posa in opera di impianti elettrici, realizzazione di opere edili, prestazioni di saldatura eseguite con mezzi e personale proprio, anche con la fornitura del materiale necessario.
Tale motivo è inammissibile, in quanto all'evidenza prospetta un vizio che non implica alcuna falsa percezione della realtà oggettiva, per svista o mero equivoco, ma prospetta un'eventuale errore in diritto per omessa pronuncia rilevante, eventualmente ai fini del paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, comunque non azionabile contro una sentenza di legittimità.
11. La terza censura impugna il capo della sentenza della Corte con cui è stata esclusa, ai fini delle sanzioni, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio di cui al D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012, facendo applicazione della giurisprudenza della Sezione, in particolare, tra l'altro, della sentenza n. 10176 del 2012.
12. Anche in questo caso la doglianza è inammissibile nell'economia del presente giudizio revocatorio, in quanto l'errore in diritto prospettato non presuppone la falsa percezione della realtà oggettiva, bensì lamenta l'interpretazione della legge data dalla Corte alla fattispecie decisa.
13. In conclusione il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto che con riferimento al primo motivo di censura l'orientamento della Corte di Cassazione si è andato consolidando in un momento sostanzialmente coevo a quello della decisione censurata in questa sede, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022
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