Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 167

Interpello n. 167 del 26/01/2023

Perdita del requisito di PMI innovativa – Piano di stock option

Una società, già iscritta come PMI innovativa, aveva attribuito ai beneficiari la seconda tranche di stock option e diritti di assegnazione prima di perdere tale qualifica, mentre l’esercizio e l’accettazione delle azioni sarebbero avvenuti successivamente. L’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione fiscale e contributiva prevista per i piani di incentivazione delle PMI innovative: rileva che opzioni e diritti siano stati attribuiti quando la società possedeva ancora lo status richiesto, indipendentemente dalla sua permanenza al momento dell’esercizio dell’opzione o dell’accettazione delle azioni.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Lavoro e previdenza
N. 166

Interpello n. 166 del 26/01/2023

Residente estero titolare in Italia di una pensione di vecchiaia e anzianità: chiarimenti in merito al trattamento fiscale (Articolo 18 della Convenzione tra l'Italia e la Lituania per evitare le doppie imposizioni)

Un residente in Lituania percepisce dall’INPS una pensione di vecchiaia e anzianità riferita alla gestione degli esercenti attività commerciali e chiede l’esenzione dall’imposizione italiana. L’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 18 della Convenzione Italia-Lituania, riservato alle pensioni e remunerazioni analoghe connesse a un cessato lavoro dipendente, e riconduce il trattamento agli “altri redditi” dell’articolo 23. La pensione è quindi imponibile sia in Italia sia in Lituania, con eliminazione della doppia imposizione nello Stato di residenza; l’INPS deve applicare le ritenute italiane.

N. 165

Interpello n. 165 del 26/01/2023

Redditi di pensione erogati ad un Contribuente fiscalmente residente in Italia, a fronte di un'attività precedentemente svolta presso una società con sede in Austria

Un contribuente, assunto come fiscalmente residente in Italia dall’anno X, riceverà una pensione integrativa per la precedente attività di amministratore di una società austriaca. L’Agenzia esclude che il trattamento derivi da un cessato rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, non applica l’articolo 18 della Convenzione Italia-Austria. La pensione rientra invece nella disposizione residuale sugli “altri redditi”, che ne prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza: dovrà quindi essere dichiarata e tassata soltanto in Italia a decorrere dall’anno X.

N. 164

Interpello n. 164 del 26/01/2023

Applicabilità della presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. esterovestizione (art. 73, comma 5–bis, DPR n. 917/1986, ''TUIR'')

Una persona intenzionata a trasferire la residenza in Italia è socia e amministratrice di una società estera operante nella vendita online, della quale non risultano partecipazioni di controllo in società italiane né una funzione di holding. L’Agenzia ritiene inapplicabile la presunzione relativa di esterovestizione prevista dall’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, poiché essa riguarda società estere che controllano soggetti residenti. Il parere non determina tuttavia la residenza fiscale effettiva della partecipata, valutazione fattuale che resta distinta e potrebbe coinvolgere la sede dell’amministrazione.

N. 163

Interpello n. 163 del 26/01/2023

Trattamento di redditi percepiti da soggetto fiscalmente residente in Macedonia del Nord, a seguito di recesso da una Società con sede in Italia

Una persona fisica residente nella Macedonia del Nord è receduta da una società italiana, che liquida la partecipazione mediante riserve disponibili, senza cessione della quota agli altri soci o a terzi. L’Agenzia qualifica l’operazione come recesso tipico e considera utili da partecipazione gli importi eccedenti il costo fiscalmente riconosciuto della quota. In presenza dei requisiti convenzionali, tali somme sono assoggettabili in Italia a una ritenuta non superiore al 15 per cento dell’ammontare lordo; l’aliquota convenzionale può essere applicata dal sostituto previa idonea documentazione.

N. 162

Interpello n. 162 del 26/01/2023

Trattamento ai fini delle imposte sul reddito di una pensione corrisposta dall'INPS ad un contribuente residente in Francia

Un contribuente residente in Francia deve percepire una pensione INPS e chiede se l’eventuale calcolo integralmente contributivo ne comporti la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. L’Agenzia riconduce comunque il trattamento alle pensioni di sicurezza sociale indicate nell’Accordo amichevole Italia-Francia, indipendentemente dal carattere contributivo o non contributivo. La pensione è pertanto imponibile sia in Italia, quale Stato della fonte, sia in Francia, quale Stato di residenza; la doppia imposizione deve essere eliminata in Francia mediante il credito d’imposta previsto dalla Convenzione.

N. 171

Interpello n. 171 del 26/01/2023

Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri. Efficacia temporale dell'Accordo Covid tra Italia e Svizzera

Un residente italiano lavora in Svizzera per circa il 75 per cento delle giornate annuali e svolge il restante 25 per cento da remoto in Italia, chiedendo se conservi il trattamento dei frontalieri dopo la cessazione dell’Accordo Covid. L’Agenzia esclude tale regime perché manca lo spostamento quotidiano in Svizzera: la quota maturata lavorando nella Confederazione è soggetta a imposizione concorrente nei due Paesi, mentre quella riferita all’attività svolta in Italia è imponibile esclusivamente in Italia. L’intero reddito deve essere indicato nella dichiarazione italiana.

N. 170

Interpello n. 170 del 26/01/2023

Assoggettamento ad imposta del reddito di lavoro dipendente in ipotesi di cambio di residenza in corso d'anno: criterio del frazionamento del periodo d'imposta (punto 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni)

Il contribuente ha trasferito in corso d’anno il domicilio in Germania, dove ha iniziato a lavorare alle dipendenze di una società tedesca, senza percepire redditi di fonte italiana nell’annualità considerata. L’Agenzia applica il frazionamento previsto dal Protocollo alla Convenzione Italia-Germania: l’imposizione italiana fondata sulla residenza termina il giorno del cambio di domicilio e quella tedesca inizia dal giorno successivo. Il reddito prodotto lavorando in Germania dopo il trasferimento è imponibile esclusivamente in tale Stato e, in assenza di redditi italiani, non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione in Italia.

N. 169

Interpello n. 169 del 26/01/2023

Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri – Regime di esenzione da ritenuta

Una società lussemburghese, interamente partecipata da due fondi immobiliari coreani vigilati, detiene quote di un fondo immobiliare italiano e chiede l’esenzione dalla ritenuta sui relativi proventi. L’Agenzia considera i fondi coreani organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, nel presupposto che possiedano tale qualificazione secondo la normativa coreana e tenuto conto della vigilanza sulla società di gestione. Poiché il veicolo e i fondi sono stabiliti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, ai proventi spetta l’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001.

N. 161

Interpello n. 161 del 25/01/2023

Trattamento fiscale di remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o dagli enti locali ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato, alle sue suddivisioni o agli enti locali ai sensi del Trattato tra Italia e Singapore

Una dipendente di un’istituzione pubblica italiana, trasferitasi a Singapore per ricongiungersi al coniuge, svolge da lì l’attività in modalità agile ed è assunta come fiscalmente residente nello Stato asiatico dall’anno X+1. L’Agenzia qualifica gli emolumenti come remunerazioni pubbliche e, poiché il trasferimento non risulta finalizzato esclusivamente alla prestazione dei servizi, ne riconosce l’imposizione esclusiva a Singapore. Le somme non devono essere indicate nella dichiarazione italiana; la contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute subite e domandarne la futura disapplicazione finché permangono residenza e attività a Singapore.

N. 160

Interpello n. 160 del 25/01/2023

Riduzione di aliquota al 10 per cento della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato, ubicati nei comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011 e art. 9 del d.l. n. 47 del 2014 )

Un soggetto iscritto all’AIRE, proprietario di un’abitazione locata nel 2021 con contratto a canone concordato, ha optato per la cedolare secca e dispone dell’attestazione delle organizzazioni rappresentative. Poiché l’immobile è situato in un Comune interessato da uno stato di emergenza deliberato nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 a seguito di eventi calamitosi, l’Agenzia riconosce ai canoni del contratto l’aliquota ridotta del 10 per cento. La limitazione ai Comuni fino a 10.000 abitanti riguardava esclusivamente i contratti stipulati nel 2020.

N. 152

Interpello n. 152 del 24/01/2023

DTA – Operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi 233 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Due società, una delle quali in liquidazione, prospettano un’acquisizione progressiva del controllo seguita da fusione e chiedono se possano trasformare in credito d’imposta le DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, nonché cumulare il beneficio con il bonus aggregazioni. L’Agenzia ricostruisce il regime applicabile alle aggregazioni deliberate nel periodo previsto: la trasformazione riguarda le componenti maturate entro il periodo precedente all’efficacia dell’operazione, anche se non iscritte in bilancio. Essa avviene per un quarto alla data di efficacia e per tre quarti all’inizio dell’esercizio successivo, entro il limite complessivo indicato dalla disciplina.

  • Operazioni straordinarie
  • Agevolazioni Fiscali
  • Società
N. 151

Interpello n. 151 del 24/01/2023

DTA – Cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto – Articolo 44–bis, comma 6, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34

Una società in liquidazione ha ceduto pro soluto crediti deteriorati a una società interamente partecipata da un’altra impresa che, dopo la cessione, ha incrementato la propria partecipazione nella cedente e progettato di acquisirne il controllo. L’interpello riguarda l’eventuale causa ostativa connessa ai rapporti di controllo e la tempestività dell’opzione per trasformare le DTA in credito d’imposta. Quanto all’opzione non comunicata entro la chiusura dell’esercizio della cessione, l’Agenzia richiama la remissione in bonis, subordinata ai requisiti sostanziali, all’assenza di attività di controllo già conosciute, all’adempimento entro la prima dichiarazione utile e al versamento della sanzione prevista.

N. 150

Interpello n. 150 del 24/01/2023

Bonus per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. 63 del 2013 e articolo 119 del D.L. 34 del 2020. Applicabililità in caso di interventi effettuati da società in house providing "internamente" o "in amministrazione diretta"

Una società interamente pubblica, qualificatasi come operante in house, gestisce per conto di un Comune immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica e realizza interventi di efficienza energetica anche con personale interno o in amministrazione diretta. L’Agenzia ritiene che, presupposta la qualifica dichiarata, la società possa accedere a Ecobonus e Superbonus per gli interventi agevolabili sugli immobili gestiti, ricorrendo gli ulteriori requisiti normativi. Le modalità interne di esecuzione non sono di per sé ostative; restano fuori dal parere la correttezza contabile e la quantificazione dei costi agevolabili.

N. 149

Interpello n. 149 del 24/01/2023

Principio di inerenza – Indeducibilità dei costi sostenuti per il pagamento in Bitcoin di un riscatto dati– Articolo 109, comma 5, del TUIR

Una società quotata, vittima di un attacco ransomware, ha pagato in Bitcoin un riscatto a un soggetto presumibilmente extra-UE per ottenere la chiave di decrittazione e la cancellazione dei dati sottratti. Il quesito riguarda il trattamento del costo ai fini IRES, IRAP e IVA, con particolare riferimento al principio di inerenza e alla disciplina dei costi da reato. L’Agenzia qualifica come indeducibile, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir, il costo sostenuto per il pagamento del riscatto dei dati.

N. 148

Interpello n. 148 del 24/01/2023

Gruppo IVA – Società estera "intermedia" nella catena di controllo – Vincolo finanziario ex art. 70–ter del d.P.R. n. 633 del 1972

Alfa, rappresentante di un Gruppo IVA, controlla indirettamente la holding italiana Gamma e le relative controllate tramite la società lussemburghese Beta Lux, interamente partecipata. L’Agenzia ritiene che Gamma e le MGAs non possano essere incluse nel Gruppo IVA: rispetto alla società estera intermedia non è verificabile il controllo secondo l’articolo 2359, primo comma, del codice civile, necessario per integrare il vincolo finanziario previsto dall’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

N. 147

Interpello n. 147 del 24/01/2023

Credito di imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, di cui all'articolo 8, comma 10, lett. f), della L. 23 dicembre 1998, n. 448. Individuazione del soggetto "beneficiario" del credito di imposta e dell'"utente finale"

Alfa acquista da Delta energia termica da teleriscaldamento alimentato anche a biomasse e la impiega in un più ampio servizio integrato destinato a un’Azienda sanitaria, intestandosi utenza e contatore. L’Agenzia qualifica Alfa come utente finale e Delta, autrice dell’ultima cessione dell’energia, come beneficiaria del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. L’Azienda sanitaria resta esclusa dal meccanismo, pur beneficiando indirettamente dello sconto commerciale applicato da Alfa, nel rispetto degli ulteriori presupposti dell’agevolazione.

N. 146

Interpello n. 146 del 24/01/2023

Accordo di ristrutturazione dei debiti – cessione partecipazioni – perdite su crediti – art. 101, c. 5, del TUIR

Una holding ha ceduto, insieme alle partecipazioni, crediti infragruppo pro soluto al prezzo simbolico di un euro, cancellandoli dal bilancio secondo l’OIC 15. Per il credito verso la controllata diretta, l’Agenzia ravvisa una rinuncia del socio: la perdita è indeducibile e incrementa il costo fiscale della partecipazione. Le perdite sui crediti verso le controllate indirette sono invece deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, purché i principi contabili siano stati correttamente applicati, ferma la verifica dell’inerenza e dell’economicità.

N. 159

Interpello n. 159 del 24/01/2023

Articolo 6 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Nuovo patent box ). Costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi, riaddebitati all'investitore da una società correlata (cd. costi ''pass through'')

Una società del gruppo sviluppa e gestisce una piattaforma informatica, dirigendo le attività di ricerca e sviluppo, sostenendone rischi e investimenti e affidando a fornitori terzi specifici servizi di consulenza. Una società correlata opera come centrale acquisti, stipula i contratti, paga i fornitori e riaddebita integralmente i costi all’investitore senza maggiorazione, mentre il committente definisce i requisiti e supervisiona le prestazioni. La fattispecie riguarda l’inclusione di tali costi “pass through” tra le spese agevolabili del nuovo patent box, in relazione ad attività rilevanti svolte da soggetti esterni al gruppo.

N. 158

Interpello n. 158 del 24/01/2023

Enti non commerciali – Plusvalenza da cessione di partecipazione azionaria – articoli 55, 58, 73, 87, 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Un ente pubblico non economico e non commerciale ha ceduto nel 2021 una partecipazione azionaria, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e ritenuta afferente all’attività d’impresa, chiedendo quale percentuale di esenzione PEX applicare alla plusvalenza. L’Agenzia afferma che, se la partecipazione è effettivamente relativa all’impresa e ricorrono i requisiti dell’articolo 87 Tuir, la plusvalenza è esente limitatamente al 41,86 per cento. Se invece la partecipazione non è relativa all’impresa, la plusvalenza concorre al reddito complessivo come reddito diverso secondo gli articoli 67 e 68 Tuir.

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