Interpello n. 170 del 26/01/2023
Assoggettamento ad imposta del reddito di lavoro dipendente in ipotesi di cambio di residenza in corso d'anno: criterio del frazionamento del periodo d'imposta (punto 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni)
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 170
- Data
- 26/01/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Il contribuente ha trasferito in corso d’anno il domicilio in Germania, dove ha iniziato a lavorare alle dipendenze di una società tedesca, senza percepire redditi di fonte italiana nell’annualità considerata. L’Agenzia applica il frazionamento previsto dal Protocollo alla Convenzione Italia-Germania: l’imposizione italiana fondata sulla residenza termina il giorno del cambio di domicilio e quella tedesca inizia dal giorno successivo. Il reddito prodotto lavorando in Germania dopo il trasferimento è imponibile esclusivamente in tale Stato e, in assenza di redditi italiani, non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione in Italia.
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