Sintesi
Una società quotata, vittima di un attacco ransomware, ha pagato in Bitcoin un riscatto a un soggetto presumibilmente extra-UE per ottenere la chiave di decrittazione e la cancellazione dei dati sottratti. Il quesito riguarda il trattamento del costo ai fini IRES, IRAP e IVA, con particolare riferimento al principio di inerenza e alla disciplina dei costi da reato. L’Agenzia qualifica come indeducibile, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir, il costo sostenuto per il pagamento del riscatto dei dati.
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