Interpello n. 83 del 28/03/2024
Third Party Litigation Funding – Trattamento IVA – Articoli 10, primo comma, n.1) e 22, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Una SICAF vigilata, operante nel Third Party Litigation Funding, finanzia controversie acquistando pro soluto crediti o pretese controverse, con remunerazione legata anche all’esito della lite e rischio di perdita integrale dell’investimento. L’Agenzia qualifica le prestazioni come finanziarie e, se territorialmente rilevanti in Italia, esenti da IVA. I criteri indicati dalla risoluzione n. 79/E del 2021 per determinare la base imponibile valgono soltanto quando sia acquistato un credito; per tali operazioni esenti la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta tempestiva del cliente, e opera l’esonero dalla certificazione.
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