Interpello n. 71 del 14/03/2024

Somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto. Non applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Tipologia
Interpello
Numero
71
Data
14/03/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una cassa previdenziale costituita come associazione non riconosciuta, in liquidazione, deve devolvere al fondo per i rapporti dormienti le somme riferite a 25 agenti irreperibili, dopo la prescrizione dei loro diritti. Poiché né gli agenti né gli eredi potranno riscuoterle, tali somme non costituiscono reddito per gli aventi diritto e sul versamento al fondo non deve essere applicata alcuna ritenuta. Il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione previsto per le società non si applica alle associazioni, ferme le responsabilità personali e solidali richiamate nel documento.

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