Interpello n. 57 del 01/03/2024

Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri – articolo 51, comma 1, Tuir

Tipologia
Interpello
Numero
57
Data
01/03/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società, quale sostituto d’imposta, vuole riconoscere alle lavoratrici madri, per tre mesi dopo l’astensione obbligatoria, un credito welfare pari alla differenza tra retribuzione lorda e indennità INPS per maternità facoltativa o congedo parentale. L’Agenzia ritiene che lo status di maternità non individui una categoria di dipendenti rilevante per le deroghe dell’articolo 51 del TUIR. Poiché il beneficio sostituisce somme retributive e persegue una finalità retributiva, il relativo valore concorre al reddito di lavoro dipendente.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.