Interpello n. 57 del 01/03/2024
Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri – articolo 51, comma 1, Tuir
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 57
- Data
- 01/03/2024
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società, quale sostituto d’imposta, vuole riconoscere alle lavoratrici madri, per tre mesi dopo l’astensione obbligatoria, un credito welfare pari alla differenza tra retribuzione lorda e indennità INPS per maternità facoltativa o congedo parentale. L’Agenzia ritiene che lo status di maternità non individui una categoria di dipendenti rilevante per le deroghe dell’articolo 51 del TUIR. Poiché il beneficio sostituisce somme retributive e persegue una finalità retributiva, il relativo valore concorre al reddito di lavoro dipendente.
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